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Sentenza

Sentenza n. 806/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di revoca o annullamento in autotutela del divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Prefettura di Bari ha respinto la richiesta di revoca o annullamento in autotutela del precedente divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato nel 2019 e mai impugnato. Il divieto traeva origine da due segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, risalenti al 2013 e al 2018. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la carenza di attualità del giudizio di inaffidabilità, sostenendo che gli episodi fossero isolati, occasionali e ormai superati, anche alla luce di referti tossicologici attestanti la cessazione dell’uso di sostanze stupefacenti dal 2018; dall’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere la Prefettura valutato complessivamente la sua situazione personale aggiornata. In udienza il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità, connesso alla natura meramente confermativa dell’atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo anzitutto inammissibile. Ha distinto l’atto meramente confermativo, che si limita a richiamare o ribadire un precedente provvedimento senza nuova istruttoria né nuova valutazione, dall’atto di conferma in senso proprio, che presuppone un riesame della situazione, una nuova istruttoria e una motivazione ulteriore o diversa ed è autonomamente impugnabile. Nel caso concreto, la nota prefettizia del 17 gennaio 2022 si era limitata a ribadire il precedente divieto del 2019, senza svolgere nuova istruttoria o rivalutare la posizione dell’interessato; pertanto non costituiva un nuovo atto autonomamente impugnabile. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito. Il giudice ha affermato che la detenzione e l’uso delle armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto, subordinata a un’elevata affidabilità del titolare. Gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella valutazione preventiva dell’affidabilità e dei requisiti morali, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Le due segnalazioni per uso personale di stupefacenti, distanziate nel tempo tra il 2013 e il 2018, escludevano il carattere isolato e occasionale della condotta e giustificavano il giudizio di inaffidabilità, anche perché l’uso di sostanze può alterare le capacità psico-fisiche e favorire frequentazioni potenzialmente pericolose. Il giudizio negativo era inoltre rafforzato dal fatto che il porto di fucile era stato ottenuto nel 2014 sulla base di un certificato anamnestico nel quale il ricorrente non aveva dichiarato il pregresso uso di sostanze stupefacenti. I referti attestanti la cessazione dell’assunzione dal 2018 non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare il pieno recupero dell’affidabilità richiesta. Sono state quindi respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché l’amministrazione poteva fondarsi sugli elementi oggettivi e documentati già acquisiti per l’originario divieto, non impugnato, senza necessità di una nuova istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S.

    Attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale nella valutazione preventiva dei requisiti morali e dell’affidabilità del soggetto ai fini della detenzione e del porto di armi; il relativo esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre previamente alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla natura non provvedimentale dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali particolarmente sensibili mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando si limita a ribadire un precedente provvedimento senza nuova istruttoria, nuovo esame della situazione o autonoma motivazione; è invece un atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, quando l’amministrazione procede a un effettivo riesame degli interessi e adotta una motivazione ulteriore o diversa.
  • La detenzione e il porto di armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto, subordinata alla dimostrazione di un’elevata affidabilità del soggetto e sottoposta a una valutazione preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del titolare o aspirante titolare di armi costituisce esercizio di ampia discrezionalità preventiva ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
  • La reiterazione di segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti, anche in assenza di condanne penali, può costituire elemento oggettivo sufficiente a fondare un giudizio di inaffidabilità incompatibile con la detenzione di armi, in quanto rilevante per la valutazione delle capacità psico-fisiche e del rischio di uso improprio.
  • Nel riesame di un precedente divieto di detenzione di armi non impugnato, l’amministrazione non è tenuta a svolgere una nuova istruttoria quando la richiesta non apporta elementi idonei a superare i fatti oggettivi già posti a fondamento del provvedimento originario e ancora attuali.
  • La mera documentazione attestante la cessazione dell’uso di sostanze stupefacenti non dimostra necessariamente il pieno recupero dei requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi, soprattutto quando il giudizio negativo sia corroborato da condotte reiterate e da precedenti dichiarazioni non veritiere o incomplete rese per ottenere il titolo autorizzatorio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutelaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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