Sentenza del 09/09/2024 n. 295 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società 1 Snc impugnava l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva registrato d'ufficio e liquidato l'imposta di registro (aliquota proporzionale dell'1%) e imposta di bollo su una scrittura privata di riconoscimento di debito tra la ricorrente e la società 2 Srl, depositata nel procedimento monitorio per ottenere ingiunzione di pagamento. L'Ufficio aveva qualificato l'atto come dichiarativo autonomamente tassabile applicando la tariffa proporzionale; la ricorrente sosteneva invece che si trattava di mera ricognizione di debito con natura dichiarativa e quindi assoggettata all'imposta in misura fissa per il caso d'uso (art. 4 Tariffa parte seconda) e invocava altresì il principio di alternatività IVA–Registro in relazione al rapporto originario già assoggettato ad IVA.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società 1 Snc. La Corte ha ritenuto che la scrittura privata fosse una ricognizione di debito senza autonomo contenuto patrimoniale e che, dal momento che l'atto era stato utilizzato nel procedimento monitorio per ottenere l'ingiunzione di pagamento, dovesse essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa per il caso d'uso. Si è richiamata la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Cassazione) secondo cui la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito è soggetta all'imposta in misura fissa solo in caso d'uso. Le spese di lite del grado sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
Richiamati diversi articoli: art.2, art.5 e art.10 in ordine all'obbligo di registrazione; art.15 e art.22 in tema di registrazione d'ufficio; art.40 relativo al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro; art.69 in tema di sanzioni. La Corte ha ritenuto che, pur potendo in astratto configurarsi la registrabilità e tassabilità proporzionale, nella fattispecie l'uso processuale ha imposto l'imposta in misura fissa.
Tariffa, parte prima allegata al TUR (art. 3 TP1)
L'Ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale dell'1% (art.3 TP1) ritenendo l'atto autonomamente tassabile come dichiarativo; tuttavia il giudice ha escluso l'applicabilità di tale misura proporzionale alla scrittura usata nel procedimento monitorio.
Tariffa, parte seconda allegata al TUR (art. 4 TP2)
L'art.4 TP2 disciplina la liquidazione in misura fissa per il caso d'uso. Il giudice ha ritenuto applicabile la misura fissa perché l'atto, pur essendo ricognizione di debito, è stato utilizzato nel procedimento monitorio (caso d'uso).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo), art.2
L'Ufficio aveva recuperato l'imposta di bollo; la decisione non ha annullato il principio che possa essere dovuta, ma ha confermato la tassazione complessiva in misura fissa per caso d'uso.
Codice Civile, art. 1988 c.c.
Riferimento alla qualifica di riconoscimento di debito quale atto disciplinato dall'art.1988 c.c.; la Corte ha precisato che l'inversione dell'onere della prova derivante dal riconoscimento è effetto processuale e non crea per sé un autonomo fatto patrimoniale imponibile.
Cass. civ., sez. un., 16/03/2023, n. 7682 (Sezioni Unite)
Giurisprudenza interpretativa richiamata: la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito, meramente ricognitiva, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso. La pronuncia è stata determinante per qualificare la fattispecie e giustificare la tassazione in misura fissa.
Massime di principio
- Una scrittura privata di ricognizione di debito non autenticata e priva di autonomo contenuto patrimoniale è, in linea di principio, assoggettata all'imposta di registro in misura fissa solo se viene utilizzata (caso d'uso) in un procedimento; se non è usata e assume carattere di atto con efficacia patrimoniale autonoma, può essere considerata imponibile in via proporzionale.
- L'utilizzo processuale dell'atto (es. deposito nel procedimento monitorio per ottenere ingiunzione) configura il 'caso d'uso' che giustifica la tassazione in misura fissa ai sensi della Tariffa parte seconda.
- Il fatto che il rapporto originario sia stato assoggettato ad IVA non esclude automaticamente la tassazione di un successivo atto di ricognizione; occorre valutare la natura autonoma dell'atto e il suo effettivo utilizzo. Il principio di alternatività IVA–Registro va interpretato alla luce della natura sostanziale dell'atto impugnato.
- L'inversione dell'onere della prova derivante da una ricognizione di debito ha effetto sul piano processuale ma non trasforma automaticamente l'atto in un negozio con contenuto patrimoniale autonomo ai fini dell'imposizione.
- In caso di incertezze interpretative o di contrasto giurisprudenziale rilevante, i giudici possono compensare le spese di lite; tuttavia la corretta strategia fiscale e processuale è evitare l'uso dell'atto in procedimenti esecutivi se si vuole ridurre il rischio di registrazione o trattarlo preventivamente con adempimenti fiscali coerenti.
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