Sentenza del 09/09/2024 n. 311 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Avviso accertamento - IVA - Operazioni esenti - Attività chiropratico - Prestazione sanitaria esente - Sussiste - Illegittimità recupero a tassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2011 con contestazione di IVA non dichiarata: l'ufficio aveva ritenuto che le prestazioni di chiropratica rese dal ricorrente non fossero prestazioni sanitarie esenti da IVA e quindi aveva recuperato a tassazione l'IVA sui compensi. Il contribuente ha dedotto di essere in possesso di titoli e abilitazioni estere in chiropratica, di esercitare dall'1989 e ha chiesto il riconoscimento dell'esenzione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'attività di chiropratico costituisce prestazione sanitaria esente IVA e che non è ragionevole subordinare tale esenzione all'emanazione di un regolamento ministeriale attuativo. Ha precisato che, nelle more del regolamento, il giudice di merito può valutare i requisiti e le qualifiche del professionista. Nel caso concreto il ricorrente ha provato il lungo percorso formativo (diploma universitario in Scienze-Biologia, laurea in Chiropratica al Palmer College, diploma di Chiropratico Radiologo, abilitazione all'esercizio negli USA, specializzazione in Chiropratica dello Sport) e oltre trent'anni di attività professionale, sufficienti a dimostrare le necessarie abilità e qualifiche. Sono state ritenute inammissibili le eccezioni dell'Agenzia circa la mancata traduzione (poi sanata) e l'irrelevanza della mancata legalizzazione. L'avviso di accertamento è stato annullato e le spese compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio
la direttiva riconosce l'esenzione IVA per prestazioni di carattere sanitario; la Corte afferma che tale beneficio di origine unionale non può essere subordinato all'emanazione di un regolamento nazionale attuativo
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma nazionale che disciplina le esenzioni IVA per prestazioni sanitarie; richiamata nel confronto con la direttiva comunitaria
Legge 23 dicembre 2005, n. 244
ha previsto l'istituzione di un registro dei dottori in chiropratica e ha riconosciuto il chiropratico come professionista sanitario di grado primario, prevedendo un regolamento attuativo non ancora emanato
Legge 11 gennaio 2018, n. 3
ha inserito l'osteopata e il chiropratico tra le professioni sanitarie, confermando il riconoscimento legislativo della natura sanitaria dell'attività
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
sentenza 27/06/2019, causa C-597/17
orientamento unionale che ha influenzato la revisione della giurisprudenza di legittimità italiana: l'esenzione per prestazioni sanitarie deve essere interpretata in modo coerente con la finalità di tutela della salute e non subordinata a requisiti formali non previsti dalla normativa comunitaria
Massime di principio
- La qualifica legislativa della chiropratica come professione sanitaria comporta che le prestazioni sanitarie rese da chiropratici rientrano nell'esenzione IVA prevista dalle norme UE e nazionali, salvo prova contraria sul concreto contenuto della prestazione.
- L'assenza di un regolamento ministeriale attuativo non può essere usata dall'amministrazione finanziaria per negare automaticamente l'esenzione IVA: il giudice di merito può valutare direttamente la sussistenza delle abilità e qualifiche del professionista.
- Per ottenere il beneficio dell'esenzione è fondamentale documentare in modo convincente titoli, formazione e esperienza pratica (contenuto e durata dei corsi, abilitazioni conseguite, specializzazioni, attività professionale continuativa).
- I titoli di studio esteri rilevano ai fini della valutazione delle qualifiche anche se non formalmente riconosciuti in Italia, quando la mancata procedura di riconoscimento dipenda dall'assenza di norme attuative; la mancata legalizzazione dei documenti ha rilevanza limitata e le traduzioni sono necessarie e ammissibili.
- In situazioni analoghe si deve garantire il principio di neutralità fiscale e parità di trattamento rispetto ad altre professioni sanitarie (es. fisioterapisti): l'amministrazione deve motivare puntualmente eventuali differenze di trattamento.
- In caso di incertezza interpretativa derivante da lacune regolamentari, il contribuente può avere titolo alla disapplicazione delle sanzioni e a misure favorevoli (es. compensazione delle spese) se dimostra le ragioni dell'incertezza e i presupposti per l'esenzione.
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