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Sentenza

Sentenza del 09/09/2024 n. 311 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Avviso accertamento - IVA - Operazioni esenti - Attività chiropratico - Prestazione sanitaria esente - Sussiste - Illegittimità recupero a tassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2011 con contestazione di IVA non dichiarata: l'ufficio aveva ritenuto che le prestazioni di chiropratica rese dal ricorrente non fossero prestazioni sanitarie esenti da IVA e quindi aveva recuperato a tassazione l'IVA sui compensi. Il contribuente ha dedotto di essere in possesso di titoli e abilitazioni estere in chiropratica, di esercitare dall'1989 e ha chiesto il riconoscimento dell'esenzione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'attività di chiropratico costituisce prestazione sanitaria esente IVA e che non è ragionevole subordinare tale esenzione all'emanazione di un regolamento ministeriale attuativo. Ha precisato che, nelle more del regolamento, il giudice di merito può valutare i requisiti e le qualifiche del professionista. Nel caso concreto il ricorrente ha provato il lungo percorso formativo (diploma universitario in Scienze-Biologia, laurea in Chiropratica al Palmer College, diploma di Chiropratico Radiologo, abilitazione all'esercizio negli USA, specializzazione in Chiropratica dello Sport) e oltre trent'anni di attività professionale, sufficienti a dimostrare le necessarie abilità e qualifiche. Sono state ritenute inammissibili le eccezioni dell'Agenzia circa la mancata traduzione (poi sanata) e l'irrelevanza della mancata legalizzazione. L'avviso di accertamento è stato annullato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE del Consiglio

    la direttiva riconosce l'esenzione IVA per prestazioni di carattere sanitario; la Corte afferma che tale beneficio di origine unionale non può essere subordinato all'emanazione di un regolamento nazionale attuativo

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma nazionale che disciplina le esenzioni IVA per prestazioni sanitarie; richiamata nel confronto con la direttiva comunitaria

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 244

    ha previsto l'istituzione di un registro dei dottori in chiropratica e ha riconosciuto il chiropratico come professionista sanitario di grado primario, prevedendo un regolamento attuativo non ancora emanato

  • Legge 11 gennaio 2018, n. 3

    ha inserito l'osteopata e il chiropratico tra le professioni sanitarie, confermando il riconoscimento legislativo della natura sanitaria dell'attività

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE

    sentenza 27/06/2019, causa C-597/17

    orientamento unionale che ha influenzato la revisione della giurisprudenza di legittimità italiana: l'esenzione per prestazioni sanitarie deve essere interpretata in modo coerente con la finalità di tutela della salute e non subordinata a requisiti formali non previsti dalla normativa comunitaria

Massime di principio

  • La qualifica legislativa della chiropratica come professione sanitaria comporta che le prestazioni sanitarie rese da chiropratici rientrano nell'esenzione IVA prevista dalle norme UE e nazionali, salvo prova contraria sul concreto contenuto della prestazione.
  • L'assenza di un regolamento ministeriale attuativo non può essere usata dall'amministrazione finanziaria per negare automaticamente l'esenzione IVA: il giudice di merito può valutare direttamente la sussistenza delle abilità e qualifiche del professionista.
  • Per ottenere il beneficio dell'esenzione è fondamentale documentare in modo convincente titoli, formazione e esperienza pratica (contenuto e durata dei corsi, abilitazioni conseguite, specializzazioni, attività professionale continuativa).
  • I titoli di studio esteri rilevano ai fini della valutazione delle qualifiche anche se non formalmente riconosciuti in Italia, quando la mancata procedura di riconoscimento dipenda dall'assenza di norme attuative; la mancata legalizzazione dei documenti ha rilevanza limitata e le traduzioni sono necessarie e ammissibili.
  • In situazioni analoghe si deve garantire il principio di neutralità fiscale e parità di trattamento rispetto ad altre professioni sanitarie (es. fisioterapisti): l'amministrazione deve motivare puntualmente eventuali differenze di trattamento.
  • In caso di incertezza interpretativa derivante da lacune regolamentari, il contribuente può avere titolo alla disapplicazione delle sanzioni e a misure favorevoli (es. compensazione delle spese) se dimostra le ragioni dell'incertezza e i presupposti per l'esenzione.

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