Sentenza del 27/05/2016 n. 11006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva ritenuto dovuta l'ICI per l'anno 2004 su un immobile di sua proprietà. La CTR aveva considerato determinante l'iscrizione catastale dell'immobile in una categoria diversa da quelle ammesse per la ruralità, ritenendo quindi legittimo il diniego di rimborso da parte del Comune, senza necessità di verificare in concreto se il bene fosse strumentale allo svolgimento dell'attività agricola.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Comune ha accettato la rinuncia, previa autorizzazione della Giunta. La Corte di cassazione ha pertanto dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese. La Corte ha inoltre escluso il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, artt. 390 e 391
La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte quando necessario, determina l'estinzione del processo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto che non sussistevano i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché il processo si è estinto per rinuncia e non per rigetto o inammissibilità del ricorso.
Disciplina ICI degli immobili rurali e classificazione catastale
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso, aveva ritenuto rilevante la categoria catastale dell'immobile ai fini dell'assoggettamento all'ICI, escludendo la necessità di accertare concretamente la strumentalità del bene all'attività agricola. La Cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato estinto il processo.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia viene validamente accettata dalla controparte, il processo si estingue senza una decisione sul merito delle questioni contestate.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una conferma definitiva della correttezza della sentenza impugnata: la decisione di merito resta non modificata, ma la Cassazione non la esamina né formula un principio di diritto sulla questione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti concordano sulla rinuncia o quando ricorrono ragioni ritenute giustificative dal giudice.
- In materia tributaria, la classificazione catastale può assumere rilievo nel contenzioso sulla ruralità e sull'imposizione dell'immobile; tuttavia, il peso concreto della categoria catastale e della strumentalità agricola dipende dalla normativa applicabile e dalla giurisprudenza vigente nel periodo considerato.
- Prima di trarre una regola generale dalla motivazione di una sentenza estintiva, occorre distinguere le argomentazioni della decisione impugnata dal contenuto effettivamente deciso dalla Corte: in questo caso la Cassazione ha deciso soltanto sull'estinzione del processo.
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