Sentenza del 13/11/2018 n. 2670 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - imponibile estero - d.l. 78/09, art. 12 - lista cd. "Pessina" - utilizzabilità - sussiste - autorizzazione dell'autorità giudiziaria - tutela del segreto istruttorio - è tale. Provviste etere - prova - amministrazione finanziaria - incombe - paradisi fiscali - scambio di informazioni inesistente - affievolimento dell'onere - consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento tributario, dei documenti e delle informazioni acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un procedimento penale e confluiti nella lista "Pessina", lamentando in particolare l'assenza dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria prevista per la trasmissione dei dati agli uffici fiscali. Contestava inoltre che l'Amministrazione avesse adeguatamente provato la riferibilità a lui delle disponibilità estere, localizzate in Svizzera e Liechtenstein.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione giudiziaria tuteli principalmente la riservatezza delle indagini penali e non i soggetti coinvolti o i terzi; pertanto, la sua mancanza può eventualmente avere conseguenze disciplinari, ma non rende inutilizzabili i dati né invalida l'accertamento fondato su di essi. È stato inoltre affermato che una mera irregolarità nell'acquisizione della prova non comporta l'inutilizzabilità dell'elemento, salvo una specifica previsione normativa o la lesione di diritti fondamentali. Quanto alla prova delle provviste estere, la collocazione in Stati qualificabili come paradisi fiscali e caratterizzati, all'epoca, da uno scambio di informazioni inadeguato comporta un affievolimento dell'onere probatorio dell'Amministrazione, rendendo sufficiente il quadro indiziario acquisito quando non siano possibili ulteriori riscontri.
Norme richiamate
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12
La norma è richiamata nel contesto dell'accertamento relativo a imponibili e disponibilità finanziarie detenuti all'estero, ma il principio decisivo riguarda l'utilizzabilità dei dati acquisiti dalla polizia giudiziaria e la prova delle attività localizzate in giurisdizioni a limitata cooperazione informativa.
Norme in materia di autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla trasmissione di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza in procedimenti penali
L'autorizzazione è posta a tutela del segreto e della riservatezza delle indagini penali. La sua eventuale mancanza non determina automaticamente l'inutilizzabilità fiscale dei dati trasmessi né l'invalidità dell'atto impositivo.
Principi in materia di inutilizzabilità della prova nel procedimento tributario
La mera irritualità nell'acquisizione di un elemento probatorio non comporta di per sé la sua inutilizzabilità, in assenza di una specifica sanzione normativa, salvo che siano coinvolti diritti fondamentali di rango costituzionale.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, un vizio procedurale relativo alla trasmissione di dati provenienti da un procedimento penale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova: occorre verificare se esista una specifica sanzione normativa o se sia stato leso un diritto fondamentale.
- L'autorizzazione giudiziaria per il passaggio di informazioni dal procedimento penale a quello fiscale tutela principalmente il segreto investigativo; la sua mancanza non è normalmente invocabile dal contribuente per ottenere l'annullamento dell'accertamento.
- Quando le attività finanziarie sono localizzate in Stati con scarsa o inesistente cooperazione informativa, l'Amministrazione può basarsi su elementi indiziari e su documentazione acquisita in attività investigative internazionali, con un onere di prova meno gravoso.
- La localizzazione di disponibilità in un paradiso fiscale non prova da sola l'evasione o la titolarità del contribuente, ma può rafforzare significativamente il quadro presuntivo, soprattutto se il contribuente non offre una spiegazione documentata e alternativa.
- La valutazione della prova deve comunque rispettare i diritti fondamentali e i principi di legalità, proporzionalità e contraddittorio applicabili al procedimento tributario.
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