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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29765/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/05/2024, deducendo sostanzialmente una lettura alternativa e riduttiva del fatto. Secondo la difesa, la condotta contestata sarebbe stata espressione meramente reattiva di sentimenti ostili e non integrerebbe vere minacce. Il ricorso, però, si limitava a ribadire censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva qualificato le espressioni come minacce serie e intimidatorie, idonee a turbare i militari nell'esercizio delle loro funzioni nel contesto concreto dell'azione in corso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello e che non si confrontasse con la motivazione congrua della sentenza impugnata, la quale aveva escluso che si trattasse di mera espressione di ostilità, valorizzando invece la concreta serietà e capacità intimidatoria delle minacce. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva del fatto non è sufficiente quando la sentenza di merito abbia già motivatamente qualificato la condotta come minacciosa, valorizzandone serietà, capacità intimidatoria e contesto concreto.
  • Quando la motivazione di appello è congrua e specifica, il ricorso che si limiti a manifestare dissenso difensivo, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici, è generico e manifestamente infondato.
  • La sussistenza del reato di minaccia va apprezzata tenendo conto non solo delle parole pronunciate, ma anche del contesto fattuale, delle concrete evenienze richiamate e dell'idoneità della condotta a intimidire o turbare la vittima nell'esercizio delle sue funzioni.

Come è indicizzato

MaterieMinacce
RamiDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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