Cassazione Civile, Ordinanza n. 19164/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di un esercente farmacia, con rideterminazione di maggiori redditi tramite studio di settore e contestazione dei ricavi dichiarati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento fondato sul contraddittorio endoprocedimentale, sulle percentuali di ricarico e su ulteriori indici di incoerenza del reddito dichiarato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi contro la sentenza di secondo grado. Nelle more del giudizio di legittimità ha però depositato memoria deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della cartella emessa sulla base della sentenza impugnata, di avere pagato integralmente tutte le rate del piano e di avere assunto l'impegno a rinunciare al giudizio, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione attestante l'adesione alla rottamazione delle cartelle ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, il pagamento integrale delle somme rateizzate e l'impegno del contribuente a rinunciare al giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo superfluo esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato e ha posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore e dal pagamento integrale del debito rateizzato, comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
legge n. 225 del 2016
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione nelle ipotesi di rinuncia o di estinzione ex lege connessa alla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese seguono il criterio della parte che le ha anticipate nel caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla sentenza di merito come base normativa dell'accertamento del reddito d'impresa.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993
Richiamato dalla sentenza di merito insieme alle altre disposizioni sull'accertamento induttivo/statistico fondato sugli studi di settore.
art. 10 legge n. 146 del 1998
Richiamato dalla sentenza di merito quale base normativa del procedimento di accertamento mediante studi di settore.
art. 15 L.R. n. 21 del 2003
Richiamato nel rigetto dell'appello incidentale del contribuente sul trattamento agevolativo IRAP, ritenuto non rilevante nel caso concreto.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La sua applicazione, unitamente al pagamento integrale, determina la definizione agevolata della lite e la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- In presenza di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'agente della riscossione e dal pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e la lite è definita per cessazione della materia del contendere.
- Quando la definizione agevolata interviene e il debito rateizzato è stato integralmente pagato, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo perché il rapporto tributario controverso risulta ormai definito.
- Nel processo tributario, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese vanno regolate secondo la disciplina speciale dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
- Non ricorre il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata della controversia.
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