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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12093/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi all'incarico di difesa conferito da un comune in un contenzioso risarcitorio contro una società. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del comune, ritenendo il professionista inadempiente perché non aveva provato di aver svolto l'attività incaricata, in particolare gli atti di costituzione in mora necessari a interrompere la prescrizione, essendo state prodotte solo attestazioni di invio e non gli avvisi di ricevimento. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul rito delle controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, sostenendo che il tribunale avesse deciso in composizione monocratica anziché collegiale; con il secondo ha dedotto omesso esame di documenti, sostenendo che il tribunale avesse trascurato atti dai quali sarebbe risultato sia l'attività svolta, sia la richiesta del comune di ricevere la documentazione necessaria, sia la successiva revoca dell'incarico, circostanza che avrebbe impedito la notifica dell'atto introduttivo del giudizio presupposto.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo e fondato il primo motivo: al tempo della decisione l'art. 14 del d.lgs. 150/2011 imponeva la decisione in composizione collegiale nelle controversie di liquidazione di onorari e diritti degli avvocati. L'erronea composizione del giudice integra una nullità della decisione ai sensi degli artt. 50 quater e 161 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, che dovrà decidere in composizione collegiale e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    "il Tribunale 'decide in composizione collegiale'"

    Nel regime applicabile ratione temporis le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale; la diversa composizione determina nullità della decisione.

  • art. 50 quater c.p.c.

    La violazione delle regole sulla composizione del giudice è causa autonoma di nullità della decisione, che si converte in motivo di impugnazione.

  • art. 161 c.p.c., comma 1

    La nullità derivante dalla composizione del giudice segue la disciplina generale delle nullità della sentenza.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento decisorio e definitivo, opera il termine lungo per l'impugnazione.

  • art. 702 quater c.p.c.

    Il richiamo a tale norma non esclude l'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c. se il provvedimento non è stato comunicato o notificato.

  • art. 3 d.lgs. 150/2011

    È possibile la delega al singolo giudice per gli incombenti istruttori, ma la decisione resta rimessa al collegio nei casi previsti dall'art. 14.

  • art. 276 c.p.c.

    La decisione assunta da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione integra violazione delle regole decisorie del collegio.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette al rito speciale per la liquidazione degli onorari forensi, il giudice deve rispettare la composizione del tribunale prevista dalla disciplina vigente al momento della decisione; la decisione resa in composizione diversa è nulla.
  • La possibilità di delegare l'istruzione a un giudice singolo non incide sulla regola secondo cui la decisione finale deve essere adottata dal collegio, quando la legge lo prescrive.
  • La violazione delle norme sulla composizione del giudice integra un vizio deducibile come motivo di impugnazione e comporta la cassazione della decisione.
  • In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, il termine per ricorrere per cassazione decorre secondo il termine lungo, anche se il rito richiama il modello dell'ordinanza reclamabile in tempi brevi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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