Sentenza del 09/11/2016 n. 22732 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta dal Fondo sulla prestazione previdenziale integrativa liquidata in forma capitale. Sosteneva che la parte derivante dal rendimento finanziario degli accantonamenti dovesse essere tassata con ritenuta del 12,50%, prevista per i redditi di capitale, anziché essere interamente assoggettata a tassazione separata come reddito di lavoro dipendente. Contestava inoltre la tassazione dell’intero importo, sostenendo che i contributi previdenziali non dovessero concorrere integralmente alla formazione del reddito imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa ad altra sezione della stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare analiticamente il funzionamento del Fondo, l’eventuale investimento sul mercato finanziario degli accantonamenti, il rendimento netto conseguito e la quota di tale rendimento attribuibile alla posizione del contribuente. Solo la parte corrispondente al rendimento finanziario netto maturato fino al 31 dicembre 2000 potrà essere tassata al 12,50%; la restante parte dovrà rimanere soggetta al regime di tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (nel testo applicabile, art. 17 e precedente art. 16)
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla parte della prestazione previdenziale corrispondente alla sorte capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4
Richiamato dal contribuente a sostegno dell’applicazione della tassazione propria dei redditi di capitale alla componente finanziaria della prestazione.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Prevede la ritenuta del 12,50% applicabile alla componente costituita dal rendimento finanziario netto derivante dall’investimento degli accantonamenti.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13
Richiamato nell’ambito della disciplina dei fondi pensione e della previdenza complementare, rilevante per individuare il regime fiscale delle prestazioni.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12
Richiamato per la disciplina fiscale delle prestazioni di previdenza complementare e per la delimitazione temporale dei diversi regimi impositivi.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Hanno trasferito alle Agenzie fiscali, operative dal 1° gennaio 2001, le funzioni e i rapporti tributari precedentemente facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rendendo l’Agenzia delle Entrate l’unico soggetto legittimato nel processo.
Art. 100 c.p.c.
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire o a impugnare; il Ministero è stato escluso perché non aveva partecipato ai precedenti gradi e non era più titolare del rapporto tributario.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
"In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ... sono soggette al seguente trattamento tributario"
Ha fissato il principio secondo cui, per gli iscritti ante D.Lgs. n. 124/1993, la prestazione va scomposta tra sorte capitale e rendimento: la prima segue la tassazione separata, mentre il rendimento finanziario maturato fino al 31 dicembre 2000 è soggetto alla ritenuta del 12,50%.
Massime di principio
- Nelle prestazioni previdenziali integrative liquidate in capitale non è corretto applicare automaticamente un’unica aliquota sull’intero importo: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario.
- Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, il rendimento netto derivante dall’effettivo investimento del capitale sul mercato finanziario può essere tassato al 12,50%, mentre la restante parte segue la tassazione separata.
- Il contribuente deve dimostrare, anche mediante la documentazione del Fondo, l’esistenza dell’investimento finanziario, il rendimento conseguito e il criterio di attribuzione alla propria posizione individuale.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione è assoggettata integralmente al regime di tassazione separata previsto per le prestazioni previdenziali.
- Il giudice deve svolgere un accertamento analitico sulla composizione della prestazione; non può limitarsi a qualificarla genericamente come previdenza complementare o reddito di lavoro dipendente.
- Nelle controversie tributarie successive al trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali, la legittimazione processuale spetta normalmente all’Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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