Sentenza del 09/11/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Motivo nuovo in appello preliminari - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato gli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato redditi d’impresa, volume d’affari e ritenute, disconoscendo al circolo CXX la qualifica di ente non commerciale. In primo grado aveva sostenuto che l’attività di ristorazione e bar fosse strumentale agli scopi istituzionali e rivolta ai soci. Dopo il rigetto dei ricorsi, in appello ha proposto esclusivamente un nuovo motivo, deducendo la nullità o inesistenza degli avvisi perché sottoscritti da un dirigente non nominato mediante pubblico concorso, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l’appello inammissibile. Ha rilevato, innanzitutto, la formazione del giudicato interno sulla fondatezza degli accertamenti, poiché la ricorrente non aveva riproposto in appello le contestazioni di merito formulate in primo grado. Inoltre, il motivo relativo alla validità della sottoscrizione degli avvisi costituiva una domanda e una causa petendi nuove, vietate dall’art. 57 del D.Lgs. 546/1992, perché non dedotte nei ricorsi introduttivi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
Art. 56 D.Lgs. 546/1992
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.
Le contestazioni e le eccezioni sollevate in primo grado e non accolte devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono abbandonate e si forma il giudicato interno sui relativi capi della sentenza.
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
In appello non è possibile introdurre una nuova causa petendi o un nuovo tema di indagine fondato su fatti e vizi non dedotti in primo grado. La violazione comporta l’inammissibilità del motivo o della domanda.
Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015
È stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l’invalidità degli atti sottoscritti da dirigenti privi di una nomina derivante da pubblico concorso; tuttavia, il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non proposto in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello devono essere riproposte espressamente tutte le contestazioni e le eccezioni non accolte in primo grado; altrimenti si considerano rinunciate e la relativa decisione diventa definitiva.
- Non è possibile utilizzare l’appello per introdurre per la prima volta vizi dell’atto impositivo, come l’illegittimità della sottoscrizione o dell’investitura del funzionario, se tali vizi non sono stati dedotti nel ricorso originario.
- La qualificazione di un motivo come nullità assoluta o inesistenza non consente automaticamente di introdurlo per la prima volta in appello, quando esso richiede nuovi fatti, nuove verifiche o un nuovo tema di decisione.
- È opportuno formulare già nel ricorso introduttivo tutte le contestazioni relative sia al merito della pretesa tributaria sia alla validità formale e sostanziale dell’avviso di accertamento.
- L’omessa riproposizione in appello delle doglianze di merito può lasciare definitivamente consolidata la fondatezza dell’accertamento, rendendo irrilevanti o inammissibili successive contestazioni formali.
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