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Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 1955 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Costituzione di un trust - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La costituzione del trust è stata ritenuta soggetta sia all'imposta di registro sia all'imposta ipotecaria in misura fissa. Il giudice ha assimilato la fattispecie, quanto agli effetti fiscali immediati, alla costituzione di un fondo patrimoniale, escludendo l'applicazione delle imposte proporzionali in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la costituzione di un trust e la corretta misura delle imposte applicabili. È stata contestata l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa, sostenendo implicitamente che l'operazione producesse un trasferimento patrimoniale tassabile in misura proporzionale. La sentenza considera invece il trust uno strumento volto principalmente alla segregazione dei beni, senza un effettivo trasferimento di ricchezza patrimoniale al momento della costituzione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    La costituzione del trust, in quanto non comporta di per sé un trasferimento effettivo e definitivo di ricchezza, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

  • Disciplina dell'imposta ipotecaria

    Anche l'imposta ipotecaria deve essere applicata in misura fissa quando l'atto istitutivo del trust realizza soltanto la segregazione patrimoniale dei beni e non un trasferimento patrimoniale imponibile.

Massime di principio

  • La mera istituzione di un trust non implica necessariamente un trasferimento di ricchezza tassabile in misura proporzionale: occorre verificare gli effetti patrimoniali effettivi dell'atto.
  • Quando il trasferimento dei beni al trustee ha funzione strumentale e segregativa, senza attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari, possono trovare applicazione le imposte in misura fissa.
  • La tassazione deve essere valutata distinguendo il momento istitutivo del trust dall'eventuale successivo trasferimento finale dei beni o dei vantaggi economici ai beneficiari.
  • L'assimilazione al fondo patrimoniale costituisce un criterio interpretativo utile per le operazioni che vincolano o segregano beni senza determinare immediatamente un arricchimento del destinatario.

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