Sentenza del 09/11/2016 n. 1955 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Costituzione di un trust - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione del trust è stata ritenuta soggetta sia all'imposta di registro sia all'imposta ipotecaria in misura fissa. Il giudice ha assimilato la fattispecie, quanto agli effetti fiscali immediati, alla costituzione di un fondo patrimoniale, escludendo l'applicazione delle imposte proporzionali in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la costituzione di un trust e la corretta misura delle imposte applicabili. È stata contestata l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa, sostenendo implicitamente che l'operazione producesse un trasferimento patrimoniale tassabile in misura proporzionale. La sentenza considera invece il trust uno strumento volto principalmente alla segregazione dei beni, senza un effettivo trasferimento di ricchezza patrimoniale al momento della costituzione.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
La costituzione del trust, in quanto non comporta di per sé un trasferimento effettivo e definitivo di ricchezza, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.
Disciplina dell'imposta ipotecaria
Anche l'imposta ipotecaria deve essere applicata in misura fissa quando l'atto istitutivo del trust realizza soltanto la segregazione patrimoniale dei beni e non un trasferimento patrimoniale imponibile.
Massime di principio
- La mera istituzione di un trust non implica necessariamente un trasferimento di ricchezza tassabile in misura proporzionale: occorre verificare gli effetti patrimoniali effettivi dell'atto.
- Quando il trasferimento dei beni al trustee ha funzione strumentale e segregativa, senza attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari, possono trovare applicazione le imposte in misura fissa.
- La tassazione deve essere valutata distinguendo il momento istitutivo del trust dall'eventuale successivo trasferimento finale dei beni o dei vantaggi economici ai beneficiari.
- L'assimilazione al fondo patrimoniale costituisce un criterio interpretativo utile per le operazioni che vincolano o segregano beni senza determinare immediatamente un arricchimento del destinatario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22729 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22730 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22736 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22737 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22744 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 nov 2016Sentenza del 09/11/2016 n. 22752 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →