Sentenza del 09/11/2016 n. 317 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui gli veniva richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009, sostenendo che il veicolo, ultraventennale, non utilizzato professionalmente e di particolare interesse storico e collezionistico, avesse diritto all'esenzione prevista dall'art. 63 della legge n. 342/2000. Ha affermato di possedere i requisiti previsti dall'ASI e di poterli provare mediante autodichiarazione, senza necessità di iscrizione all'ASI o di specifica attestazione dell'associazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, in assenza di un'attestazione dell'ASI, il contribuente poteva dimostrare con altri mezzi lo stato di conservazione e l'autenticità o originalità delle parti essenziali del veicolo, ad esempio mediante fotografie o filmati. Tuttavia, non poteva utilizzare a tal fine una semplice autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, perché le caratteristiche di un'automobile non costituiscono stati, qualità personali o fatti risultanti da registri pubblici. L'Agenzia delle Entrate non era inoltre tenuta ad acquisire d'ufficio documenti presso l'ASI, trattandosi di un ente privato. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in euro 496,80, oltre alla debenza dell'imposta, sanzioni e interessi oggetto dell'avviso.
Norme richiamate
Art. 63, legge 21 novembre 2000, n. 342
Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli che abbiano compiuto venti anni dalla prima immatricolazione, non siano adibiti a uso professionale e siano di particolare interesse storico e collezionistico; tali veicoli sono individuati dall'ASI.
L'esenzione richiede la sussistenza congiunta dell'anzianità del veicolo, del mancato uso professionale e del particolare interesse storico e collezionistico. Quest'ultimo requisito deve essere adeguatamente provato, anche con mezzi diversi dall'attestazione ASI, ma non mediante una mera autodichiarazione del proprietario.
Art. 62, comma 2, lettera c), legge n. 342/2000
Richiamato dal contribuente in relazione ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
La disposizione è stata invocata per sostenere la qualificazione storica e collezionistica del veicolo, ma il contribuente doveva comunque fornire una prova concreta dei requisiti oggettivi richiesti.
DPR n. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive riguardano condizioni, stati e qualità personali del dichiarante ovvero fatti contenuti in albi, elenchi e registri pubblici o accertati da titolari di funzioni pubbliche.
L'autocertificazione non è idonea a provare le caratteristiche tecniche, lo stato di conservazione o l'originalità delle parti di un veicolo, trattandosi di elementi materiali e valutativi non riconducibili agli stati personali o a dati di pubblici registri.
Art. 6, comma 4, legge n. 212/2000
Obbligo dell'amministrazione di acquisire d'ufficio informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre amministrazioni.
L'obbligo di acquisizione d'ufficio non si estende ai documenti detenuti dall'ASI, poiché questa è un'associazione o ente privato e non fa parte della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale collegata alle caratteristiche storiche o tecniche di un bene, il contribuente deve provare concretamente tutti i requisiti previsti dalla legge.
- La semplice autodichiarazione del proprietario non è sufficiente quando deve dimostrare caratteristiche oggettive, tecniche o qualitative del bene, come autenticità, originalità e stato di conservazione.
- In assenza di una certificazione dell'ente competente, la prova può essere fornita con documentazione alternativa idonea, come fotografie, filmati, perizie o altra documentazione tecnica coerente e verificabile.
- L'amministrazione finanziaria non è tenuta ad acquisire d'ufficio documenti presso soggetti privati estranei alla pubblica amministrazione; l'onere di procurarsi e produrre tali documenti resta a carico del contribuente.
- La vetustà del veicolo e il mancato uso professionale, da soli, non bastano: occorre dimostrare anche il particolare interesse storico e collezionistico secondo i criteri normativi applicabili.
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