Sentenza del 11/03/2022 n. 1122 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Soggetto passivo - Concessione di aree demaniali - Concessionario che acquisisce possesso qualificato del bene - Revoca della concessione - Continuazione di fatto dell'attività - Irrilevanza - Cessazione dell'obbligo contributivo del concessionario - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2015 per omesso versamento, sostenendo che la concessione demaniale sul compendio era stata revocata il 27 aprile 2015 e che, per effetto della revoca, veniva meno il possesso qualificato che costituisce il presupposto d'imposta; il Comune ha invece sostenuto che la società continuava di fatto a gestire gli immobili e quindi l'obbligo IMU perdurava.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del Comune e ha confermato la pronuncia di primo grado: la revoca della concessione (27 aprile 2015) ha fatto venir meno il titolo che qualificava la società come possessore ai fini IMU, con conseguente cessazione dell'obbligo tributario dal predetto momento. La prosecuzione di fatto dell'attività o la mancata restituzione del bene non mantengono l'obbligo IMU (pur rimanendo rilevanti per eventuali azioni restitutorie o risarcitorie). Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
art. 9 co. 1; art. 8 co. 2
L'IMU ha per presupposto il possesso qualificato di immobili; l'art. 9 individua il soggetto passivo e dispone che, in caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario, perciò il titolo concessorio è essenziale per la soggettività passiva e la sua cessazione determina la fine dell'obbligo contributivo.
Regolamento IMU
Conferma che nel caso di concessioni su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario, legando la soggettività passiva al titolo concessorio.
D.Lgs. n. 504/1992 (modificato dalla Finanziaria 2001)
art. 3 co. 2 (modificato)
La modifica normativa ha qualificato i concessionari di beni demaniali come soggetti passivi ICI/IMU anche quando la concessione riguarda l'uso di aree, rafforzando la tesi che il titolo concessorio è il presupposto della soggettività passiva.
Cass. civ. Sez. V, 22 luglio 2021, n. 20977
Giurisprudenza di legittimità che afferma che, in tema di IMU, il venir meno del contratto che legittima la detenzione (es. leasing) fa venir meno la qualifica di detentore qualificato anche se il bene non è restituito, principio estensibile alle concessioni demaniali.
Cass. civ. Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25249
Sottolinea che, in caso di risoluzione del leasing, il proprietario torna ad essere soggetto passivo anche se l'immobile non è stato restituito; la mera detenzione senza titolo è irrilevante ai fini IMU.
Massime di principio
- Il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo IMU solo nella vigenza del titolo concessorio: la revoca formale della concessione interrompe l'obbligo contributivo.
- La prosecuzione di fatto dell'attività o la mancata restituzione del bene non mantengono, ai fini IMU, la qualità di possessore qualificato in assenza del titolo.
- La cessazione degli effetti di atti che attribuiscono possesso qualificato (concessione, leasing ecc.) riallinea la soggettività passiva sul proprietario o sul titolare del diritto reale, anche se il bene non è materialmente riconsegnato.
- Gli enti locali devono tarare accertamenti e rettifiche in funzione della data di cessazione del titolo che attribuisce la qualità di possessore qualificato; in presenza di revoca formale l'accertamento a carico del concessionario per il periodo successivo deve essere eliminato.
- Eventuali responsabilità per occupazione abusiva o obblighi restitutori permangono sul piano amministrativo/civilistico ma non costituiscono, di per sé, presupposto IMU.
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