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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34836/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/03/2021 che aveva riconosciuto la continuazione tra più fatti e rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente censura: 1) l'eccessiva e ingiustificata maggiore diminuzione/aumento della pena applicata per la continuazione relativa ai fatti giudicati dal Tribunale di Verbania rispetto alla continuazione interna già riconosciuta nella prima decisione; 2) il parziale rigetto della domanda di continuazione riguardo a un fatto deciso dal Tribunale di Mantova (furto di gasolio, giugno 2007), che a suo avviso andava riunito come episodio della stessa vicenda cronologica e sostanziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte di Appello di Torino avesse fornito motivazione logica e sufficiente: la diversa entità dell'aumento di pena è giustificata dalle modalità del fatto e dall'intensità del dolo (parametri ex art. 133 c.p.), e l'episodio deciso dal Tribunale di Mantova è stato escluso dalla continuazione perché relativo a un furto di gasolio, estraneo al "programma criminoso" costituito da furti in centri commerciali con modalità particolari. Conseguentemente è stata confermata la rideterminazione della pena in complessivi 4 anni e 2 mesi di reclusione e euro 1.650,00 di multa, ed è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La norma è stata richiamata per giustificare la diversa commisurazione dell'aumento di pena in relazione alle modalità del fatto e all'intensità del dolo: il giudice di merito ha discrezionalità valutativa nell'applicare i criteri di individualizzazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati; autorizza la sanzione per il carattere manifestamente infondato dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La riconoscibilità della continuazione tra più reati dipende non solo dalla coincidenza temporale ma dall'esistenza di un medesimo "programma criminoso" e dalla omogeneità delle modalità di esecuzione; episodi con modalità difformi possono essere esclusi dalla continuazione.
  • La quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito che deve motivare in relazione alle modalità del fatto e all'intensità del dolo (art. 133 c.p.); differenze tra aumenti non sono automaticamente ingiustificate se adeguatamente motivate.
  • In sede di Cassazione i motivi che non confrontano adeguatamente le ragioni del giudice di merito e si limitano ad affermazioni generiche rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili.
  • Chi propone impugnazione deve articolare un confronto specifico con la motivazione di merito: l'omissione di tale confronto rende probabile l'inammissibilità e l'eventuale condanna al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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