Sentenza n. 826/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 614 del 23.7.2024, resa all’esito del procedimento iscritto al n. 990/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 614 del 23 luglio 2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 614 del 23 luglio 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per 500 euro annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a disposizione dell’interessato. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell’amministrazione e ha chiesto la corresponsione degli interessi legali, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata notificata al Ministero il 27 agosto 2024, erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 14 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo al ricorrente le somme liquidate nel titolo esecutivo, comprensive degli accessori riconosciuti. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre rimborso del contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato considerato presupposto per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Livorno.
l. 724/1994
Il titolo esecutivo ha riconosciuto interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato, siano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine definito e può specificare gli adempimenti necessari per la piena esecuzione del titolo, compreso il pagamento delle somme riconosciute.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare soltanto dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e su richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un organo o funzionario dell’amministrazione, con facoltà di delega, e deve adottare entro il termine stabilito tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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