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Sentenza

Sentenza n. 5963/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2022, notificato in data 22 ottobre 2022 con il quale è stata disposta la destituzione del ricorrente a decorrere dal 25 gennaio 2005 e della ivi richiamata e presupposta Deliberazione del Consiglio di Disciplina del Ministero dell'Interno del 26 luglio 2022, nonché ove occorra e nei limiti di interesse dei decreti n. -OMISSIS-del 13 ottobre 2022, n. -OMISSIS-del 14 novembre 2022, della comunicazione prot. -OMISSIS-del 15 novembre 2022, tutti notificati in data 14 dicembre 2022 e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti al provvedimento di cessazione dal servizio, ancorché non conosciuti e/o non notificati al ricorrente.

Giustizia amministrativa202216220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di destituzione con decorrenza retroattiva dalla data di inizio della sospensione cautelare, unitamente alla presupposta deliberazione del Consiglio di disciplina e agli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia che ne disponeva la destituzione con decorrenza dal 25 gennaio 2005, nonché la deliberazione del Consiglio di disciplina e gli atti connessi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981, l’eccesso di potere per illegittima retrodatazione degli effetti della sanzione, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che la decorrenza retroattiva avrebbe comportato la perdita del diritto alla pensione. Ha inoltre dedotto carenze motivazionali e istruttorie, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 1 della l. n. 241/1990. L’amministrazione ha prodotto la documentazione relativa al procedimento disciplinare e al processo penale, conclusosi con la condanna del ricorrente a due anni di reclusione per ricettazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che il presupposto centrale delle censure era erroneo. Il decreto impugnato riconosceva espressamente come utile, anche ai fini del trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, il servizio di fatto prestato dal ricorrente dalla riammissione in servizio, avvenuta il 25 gennaio 2010 dopo il raggiungimento del termine massimo quinquennale di sospensione, fino alla notificazione del decreto di destituzione nel 2022. Pertanto, la decorrenza della destituzione dal 25 gennaio 2005 non incideva negativamente sul computo del periodo previdenziale e non determinava la perdita del diritto alla pensione prospettata dal ricorrente. Il provvedimento non risultava quindi lesivo della posizione previdenziale e mancava un interesse concreto e attuale all’annullamento. Il Collegio ha aggiunto che, anche ove le censure fossero state esaminate nel merito, sarebbero state infondate: secondo il consolidato orientamento richiamato, la destituzione del dipendente già sospeso decorre dall’inizio della sospensione cautelare anche quando il dipendente sia stato successivamente riammesso in servizio per il decorso del termine massimo quinquennale, ferma restando la valutabilità ai fini previdenziali e di quiescenza dell’attività svolta tra la riammissione e la destituzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. n. 737/1981

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla decorrenza della destituzione; il giudice ha ritenuto comunque non lesiva la decorrenza contestata.

  • art. 9 l. 7 febbraio 1990, n. 19

    La riammissione in servizio alla scadenza del termine massimo quinquennale di sospensione non impedisce che la successiva destituzione decorra dall’inizio della sospensione, salva la valutazione previdenziale e di quiescenza del servizio svolto dopo la riammissione.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa; la censura non è stata accolta.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dal ricorrente con riguardo al diritto a una buona amministrazione; la censura non ha condotto all’annullamento del provvedimento.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della controversia nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso della possibile inammissibilità per difetto di interesse prima di decidere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La decorrenza della destituzione di un dipendente pubblico già sottoposto a sospensione cautelare può essere fissata alla data di inizio della sospensione anche quando il dipendente sia stato successivamente riammesso in servizio per il raggiungimento del termine massimo quinquennale di sospensione.
  • La retrodatazione della destituzione non è lesiva della posizione previdenziale quando il provvedimento riconosce espressamente come utile ai fini giuridici, economici, previdenziali e di quiescenza il servizio prestato tra la riammissione in servizio e la notificazione della destituzione.
  • L’impugnazione di un provvedimento amministrativo è inammissibile per difetto di interesse quando la lesione dedotta deriva da un’erronea interpretazione del contenuto dell’atto e quest’ultimo, correttamente inteso, non incide negativamente sulla posizione giuridica del ricorrente.
  • In materia di destituzione con effetti decorrenti dall’inizio della sospensione cautelare, la riammissione in servizio imposta dal decorso del termine massimo di sospensione non equivale a una riammissione discrezionale e non impedisce la decorrenza retroattiva della sanzione, salva la computabilità previdenziale del servizio effettivamente svolto dopo la riammissione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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