Sentenza del 29/12/2020 n. 29723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento integrativo per IRPEF 2005, fondato su accertamento sintetico basato sul possesso di beni (appartamenti, elicottero, autovettura sportiva). Contestava la legittimità dell'accertamento sintetico e la mancanza dei presupposti per l'emissione dell'avviso integrativo. La CTR aveva annullato l'integrativo ritenendo assente la "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" perché gli elementi posti a fondamento dell'integrativo erano già conosciuti o almeno conoscibili dall'Amministrazione prima del primo avviso. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la CTR aveva confuso la semplice "conoscibilità" con la effettiva "conoscenza" richiesta dall'art. 43 DPR 600/1973 per legittimare l'accertamento integrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto stabilito. La Corte ha affermato che l'accertamento integrativo è legittimo solo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di elementi effettivamente ignoti all'ufficio al momento dell'avviso originario; non è sufficiente che quegli elementi fossero solo "conoscibili". Ha inoltre rimandato al giudice di rinvio la valutazione, se del caso, degli effetti dello ius superveniens in materia di sanzioni (modifiche introdotte dal D.Lgs. 158/2015) e ha disposto che il giudice del rinvio decida anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 43, comma 4 (u.c.)
L'avviso di accertamento integrativo può essere emesso solo sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi probatori o indici di ricchezza effettivamente ignoti all'ufficio al momento dell'avviso originario; non è sufficiente la mera conoscibilità o una semplice rivalutazione di elementi previamente noti.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 1, comma 2 (richiamato nelle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158)
Il giudice del rinvio deve valutare gli effetti dello ius superveniens in tema di sanzioni, ossia verificare se le modifiche normative sopravvenute possano influire sulla determinazione o sull'applicazione delle sanzioni nella fattispecie.
Massime di principio
- L'accertamento integrativo richiede la 'sopravvenuta conoscenza' di elementi nuovi e effettivi: l'Amministrazione deve dimostrare che quegli elementi erano ignoti al momento dell'avviso originario.
- La sola possibilità che l'Amministrazione potesse venire a conoscenza degli elementi (conoscibilità) non basta a escludere la novità richiesta dalla norma; il giudice deve accertare fattualmente la precedente conoscenza.
- Quando l'Amministrazione fonda l'integrativo su documenti o informazioni successivamente emerse (es. sentenze, PVC, segnalazioni), deve indicare e motivare specificamente la data e la natura della nuova acquisizione informativa.
- Se gli elementi utilizzati per l'integrativo risultano già presenti negli atti dell'Ufficio prima del primo avviso, l'integrativo può essere illegittimo per difetto del presupposto della novità.
- In sede di nuovo esame vanno considerate anche le norme sopravvenute (ius superveniens) che possono ridurre o modificare le sanzioni applicabili al contribuente.
- Il peso della prova circa la 'sopravvenuta conoscenza' è a carico dell'Amministrazione finanziaria; il giudice deve valutare il percorso argomentativo e la documentazione comprovante la conoscenza avvenuta successivamente.
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