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Sentenza

Sentenza del 28/12/2020 n. 156 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Estratto di ruolo - prescrizione quinquennale - notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa indicata negli estratti di ruolo è stata annullata per prescrizione quinquennale, a causa della mancata prova dell'avviso di notifica al destinatario quando la cartella è stata consegnata a persona diversa. È stato riconosciuto che un atto notificato dopo il decorso del termine quinquennale non ha efficacia interruttiva e non può rinnovare o rendere valida la pretesa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli estratti di ruolo contenenti la pretesa sono stati impugnati per decorso del termine di prescrizione quinquennale. La decisione evidenzia che, se non è prodotta la prova dell'avviso di notifica al ricorrente dell'effettiva consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, la pretesa è considerata prescritta. Inoltre, se tra la notificazione della cartella di pagamento e quella di un atto successivo è già decorso il quinquennio, l'atto notificato successivamente non può interrompere la prescrizione e dunque la pretesa va annullata.

Norme richiamate

  • prescrizione quinquennale (principio relativo alla estinzione del diritto a vantaggio del debitore)

    La prescrizione quinquennale estingue la pretesa se l'ente non dimostra la validità della notifica che la mantiene efficace; il decorso del quinquennio è definitivo e non può essere interrotto da atti notificati successivamente al suo esaurimento.

  • regole sulla notificazione a persona diversa dal destinatario

    Quando la cartella è consegnata a persona diversa dal destinatario, l'ente resistente deve produrre la prova dell'avviso al destinatario; in mancanza, la notificazione non può essere considerata valida ai fini di interrompere o sospendere la prescrizione.

Massime di principio

  • Il carico della prova sulla corretta notifica ricade sull'ente impositore: se la consegna è avvenuta a persona diversa dal destinatario, è necessario dimostrare che il destinatario è stato comunque avvisato.
  • La prescrizione quinquennale delle pretese tributarie opera se non sussiste valida interruzione prima del suo decorso; un atto notificato dopo la scadenza non rinnova né interrompe la prescrizione.
  • Nel dubbio sulla regolarità della notifica, il contribuente ha buon titolo a chiedere l'annullamento delle cartelle/estratti per prescrizione e a contestare l'efficacia interruttiva di atti notificati successivamente.
  • Per l'ente, è essenziale conservare e produrre documentazione probatoria dell'avviso al destinatario (ad es. avviso di consegna o certificazione comprovante l'informazione al destinatario) quando la consegna è effettuata a terzi.
  • Verificare sempre le date delle notifiche e dei successivi atti: la sequenza cronologica determina se la prescrizione è stata effettivamente interrotta prima del decorso del termine.

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