Sentenza del 29/12/2020 n. 29722 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La (---) Srl impugnava quattro cartelle di pagamento (IRPEF, IRAP, IVA, per gli anni 2004-2006) notificate dall'Agente della riscossione in qualità di responsabile solidale con il cedente ai sensi dell'art.14 D.lgs. 472/1997. La ricorrente deduceva: (i) nullità delle cartelle per mancata preventiva notifica all'odierna cessionaria degli avvisi di accertamento indirizzati al cedente; (ii) carenza di motivazione delle cartelle; (iii) inesistenza di legittimazione passiva con riferimento all'anno 2004 perché la società è sorta nel 2005; (iv) violazione dei limiti temporali della responsabilità solidale, dato che la cessione avrebbe avuto effetto in data successiva; (v) questione di legittimità costituzionale dell'art.14 D.lgs. 472/1997 per pretesa compressione del diritto di difesa del cessionario.
La decisione
I giudici di merito (CTP di Ancona e CTR Marche) hanno respinto i ricorsi e la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in via definitiva. La Corte ha ritenuto: (a) infondato che l'art.14 imponga la preventiva notifica dell'avviso di accertamento al cessionario: la notifica dell'avviso segue il principio generale che lo stesso sia indirizzato al contribuente accertato (cedente) e non al cessionario; (b) che l'art.14 realizza una responsabilità solidale e sussidiaria modulata e non è illegittima rispetto ai principi costituzionali, principio già esaminato e non condiviso dalla Corte costituzionale; (c) che le cartelle impugnate rispettavano i requisiti essenziali di contenuto (tributo, periodo d'imposta, causale) e che la responsabilità solidale si estende per l'anno della cessione e i due precedenti: pertanto la responsabilità poteva riguardare anche l'anno 2004, indipendentemente dal fatto che la società cessionaria non fosse ancora costituita in quell'anno; (d) alcune censure della ricorrente sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza probatoria o per carenza di specificità richiesta per il giudizio di cassazione. Il ricorso è rigettato. Spese di giudizio a carico della ricorrente, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate e di (---) Spa.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 472, articolo 14
Introduce la responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente, modulata secondo ipotesi conformi alla legge (responsabilità sussidiaria e limitata nel quantum e nell'oggetto) o in caso di cessione in frode (responsabilità illimitata). La Corte afferma che la norma non impone la preventiva notifica dell'avviso di accertamento al cessionario.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis
Regola la procedura automatizzata per l'emissione delle cartelle esattoriali; la Corte ha ritenuto che le cartelle emesse, anche con procedura automatizzata, rispettino i requisiti essenziali di contenuto (tributo, periodo d'imposta, causale).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, comma 1
Principio secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente accertato (cedente) e non ad altri soggetti; da ciò deriva che non è richiesto l'invio dell'avviso al cessionario ai fini della notifica della cartella di pagamento.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3
Norma procedurale citata nella censura; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione tale da rendere nulla la cartella, anche perche' parte delle doglianze erano infondate o inammissibili.
Codice Civile, articolo 1297
Richiamato in punto di possibilità del cessionario di proporre eccezioni (di rito e di merito) che avrebbe potuto sollevare il debitore principale; la Corte ha ritenuto che l'art.1297 c.c. non osti alla disciplina speciale dell'art.14 D.lgs. 472/1997.
Costituzione (articoli 2, 3, 23, 24, 53)
La ricorrente prospettava profili di legittimità costituzionale dell'art.14 in relazione a tali articoli per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando precedente valutazione della Corte costituzionale.
Massime di principio
- La responsabilità del cessionario per debiti tributari del cedente, ai sensi dell'art.14 D.lgs. 472/1997, copre l'anno della cessione e i due anni precedenti (triennio), indipendentemente dalla data di costituzione formale del cessionario.
- Non è richiesta la preventiva notifica dell'avviso di accertamento al cessionario: gli atti di accertamento sono rivolti al contribuente accertato (cedente) e la cartella notificata al cessionario, quale responsabile in solido, è valida se contiene i requisiti essenziali (tributo, periodo d'imposta, causale).
- La disciplina speciale dell'art.14 non si risolve in una preclusione assoluta del diritto di difesa del cessionario, che può far valere le eccezioni che avrebbe potuto proporre il debitore principale; questioni di incostituzionalità su questo punto sono state già ritenute infondate.
- Per contestare con successo in sede di cassazione vizi di motivazione o nullità degli atti di riscossione è necessario che il ricorso in cassazione sia autosufficiente: vanno indicate e allegate le cartelle e gli atti rilevanti e le doglianze devono essere formulate con la specificità richiesta dall'art.360 c.p.c.; altrimenti le censure saranno inammissibili.
- Prima di acquistare un'azienda è prudente ottenere il certificato dall'Amministrazione finanziaria sulle contestazioni tributarie pendenti o già definite ai sensi dell'art.14, e prevedere contrattualmente garanzie o limiti di responsabilità per il trasferimento, oltre a verificare la documentazione che attesti la data di efficacia della cessione.
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