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Sentenza

Sentenza del 29/12/2020 n. 29722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La (---) Srl impugnava quattro cartelle di pagamento (IRPEF, IRAP, IVA, per gli anni 2004-2006) notificate dall'Agente della riscossione in qualità di responsabile solidale con il cedente ai sensi dell'art.14 D.lgs. 472/1997. La ricorrente deduceva: (i) nullità delle cartelle per mancata preventiva notifica all'odierna cessionaria degli avvisi di accertamento indirizzati al cedente; (ii) carenza di motivazione delle cartelle; (iii) inesistenza di legittimazione passiva con riferimento all'anno 2004 perché la società è sorta nel 2005; (iv) violazione dei limiti temporali della responsabilità solidale, dato che la cessione avrebbe avuto effetto in data successiva; (v) questione di legittimità costituzionale dell'art.14 D.lgs. 472/1997 per pretesa compressione del diritto di difesa del cessionario.

La decisione

I giudici di merito (CTP di Ancona e CTR Marche) hanno respinto i ricorsi e la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in via definitiva. La Corte ha ritenuto: (a) infondato che l'art.14 imponga la preventiva notifica dell'avviso di accertamento al cessionario: la notifica dell'avviso segue il principio generale che lo stesso sia indirizzato al contribuente accertato (cedente) e non al cessionario; (b) che l'art.14 realizza una responsabilità solidale e sussidiaria modulata e non è illegittima rispetto ai principi costituzionali, principio già esaminato e non condiviso dalla Corte costituzionale; (c) che le cartelle impugnate rispettavano i requisiti essenziali di contenuto (tributo, periodo d'imposta, causale) e che la responsabilità solidale si estende per l'anno della cessione e i due precedenti: pertanto la responsabilità poteva riguardare anche l'anno 2004, indipendentemente dal fatto che la società cessionaria non fosse ancora costituita in quell'anno; (d) alcune censure della ricorrente sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza probatoria o per carenza di specificità richiesta per il giudizio di cassazione. Il ricorso è rigettato. Spese di giudizio a carico della ricorrente, con liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate e di (---) Spa.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 472, articolo 14

    Introduce la responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente, modulata secondo ipotesi conformi alla legge (responsabilità sussidiaria e limitata nel quantum e nell'oggetto) o in caso di cessione in frode (responsabilità illimitata). La Corte afferma che la norma non impone la preventiva notifica dell'avviso di accertamento al cessionario.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis

    Regola la procedura automatizzata per l'emissione delle cartelle esattoriali; la Corte ha ritenuto che le cartelle emesse, anche con procedura automatizzata, rispettino i requisiti essenziali di contenuto (tributo, periodo d'imposta, causale).

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, comma 1

    Principio secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente accertato (cedente) e non ad altri soggetti; da ciò deriva che non è richiesto l'invio dell'avviso al cessionario ai fini della notifica della cartella di pagamento.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3

    Norma procedurale citata nella censura; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione tale da rendere nulla la cartella, anche perche' parte delle doglianze erano infondate o inammissibili.

  • Codice Civile, articolo 1297

    Richiamato in punto di possibilità del cessionario di proporre eccezioni (di rito e di merito) che avrebbe potuto sollevare il debitore principale; la Corte ha ritenuto che l'art.1297 c.c. non osti alla disciplina speciale dell'art.14 D.lgs. 472/1997.

  • Costituzione (articoli 2, 3, 23, 24, 53)

    La ricorrente prospettava profili di legittimità costituzionale dell'art.14 in relazione a tali articoli per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando precedente valutazione della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • La responsabilità del cessionario per debiti tributari del cedente, ai sensi dell'art.14 D.lgs. 472/1997, copre l'anno della cessione e i due anni precedenti (triennio), indipendentemente dalla data di costituzione formale del cessionario.
  • Non è richiesta la preventiva notifica dell'avviso di accertamento al cessionario: gli atti di accertamento sono rivolti al contribuente accertato (cedente) e la cartella notificata al cessionario, quale responsabile in solido, è valida se contiene i requisiti essenziali (tributo, periodo d'imposta, causale).
  • La disciplina speciale dell'art.14 non si risolve in una preclusione assoluta del diritto di difesa del cessionario, che può far valere le eccezioni che avrebbe potuto proporre il debitore principale; questioni di incostituzionalità su questo punto sono state già ritenute infondate.
  • Per contestare con successo in sede di cassazione vizi di motivazione o nullità degli atti di riscossione è necessario che il ricorso in cassazione sia autosufficiente: vanno indicate e allegate le cartelle e gli atti rilevanti e le doglianze devono essere formulate con la specificità richiesta dall'art.360 c.p.c.; altrimenti le censure saranno inammissibili.
  • Prima di acquistare un'azienda è prudente ottenere il certificato dall'Amministrazione finanziaria sulle contestazioni tributarie pendenti o già definite ai sensi dell'art.14, e prevedere contrattualmente garanzie o limiti di responsabilità per il trasferimento, oltre a verificare la documentazione che attesti la data di efficacia della cessione.

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