Sentenza del 29/12/2020 n. 29724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2004, emesso sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza e denuncia penale per il reato di dichiarazione infedele (D.Lgs. n.74/2000, art.4). L'amministrazione aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati per Euro 9.900,00 e costi ritenuti fittizi per Euro 229.506,75; il ricorrente sosteneva che l'importo di Euro 9.900 fosse un rimborso spese e che i costi fossero effettivamente sostenuti, mentre le Commissioni inferiori avevano rigettato il ricorso ritenendo mancanti le prove a supporto e legittimo il raddoppio del termine decadenziale per l'accertamento a causa dell'obbligo di denuncia penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.6 del Decreto Legge n.193/2016 (convertito dalla L. n.225/2016), perché il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata e ha effettuato il pagamento integrale rateizzato; non si è proceduto alla decisione nel merito, non si sono pronunciate spese di giudizio (la definizione assorbe i costi) e non è stata disposta la condanna al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n.74 del 2000, articolo 4
Disciplina il reato di dichiarazione infedele; la contestazione di tale reato giustifica l'obbligo di denuncia penale evocato dall'amministrazione e incide sul termine per l'accertamento fiscale.
Codice di Procedura Penale, articolo 331
Prevede l'obbligo di denuncia da parte di chi, per ragioni d'ufficio, abbia notizia di un fatto preveduto dalla legge come reato; la sussistenza dell'obbligo è stata ritenuta rilevante per legittimare il raddoppio del termine decadenziale dell'accertamento.
Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193, articolo 6 (conv. L.1 dicembre 2016, n.225)
Introduce la definizione agevolata delle somme affidate agli agenti della riscossione; l'adesione e il pagamento consentono al contribuente di rinunciare al giudizio e determinano l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere quando il pagamento è stato effettuato.
Codice di Procedura Civile, articolo 391
Regola l'estinzione del processo per rinuncia; richiamato per spiegare che, quando il ricorrente rinuncia al giudizio in forza della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, articolo 13, comma 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato in determinate ipotesi; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicarlo, essendo sopravvenuta la rinuncia del ricorrente dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art.6 del D.L. n.193/2016, se validamente accettata e seguita dal pagamento, determina l'estinzione del processo tributario pendente e la cessazione della materia del contendere; in cassazione ciò comporta la dichiarazione di estinzione senza decisione nel merito.
- La rinuncia del contribuente al giudizio, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, vale come causa estintiva del processo anche se la rinuncia interviene dopo la proposizione del ricorso; in tali casi normalmente non si procede alla liquidazione delle spese di giudizio, perché la definizione le assorbe.
- L'esistenza di un obbligo di denuncia penale (art.331 c.p.) e la segnalazione per reato fiscale (D.Lgs. n.74/2000, art.4) possono giustificare il raddoppio del termine decadenziale per l'accertamento fiscale, ma la questione entra nel merito solo se il giudizio non viene estinto per definizione.
- Quando l'amministrazione contesta operazioni come inesistenti e disconosce costi o presunti rimborsi, la prova dell'effettivo sostenimento delle spese o della natura rimborsuale degli importi grava sul contribuente; in mancanza di documentazione probante, tali voci possono essere disconosciute.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata non equivale a una pronuncia favorevole sul merito: non crea precedente sul tema sostanziale dell'accertamento e lascia impregiudicate le questioni di diritto sostanziale che non siano state decise.
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