Cassazione Penale, Sentenza n. 34784/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano in massima parte: 1) la nullità della sentenza di primo grado per omessa o irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio ai difensori di fiducia (contestazione sollevata con riferimento alla presunta mancata informazione degli Avv.ti Vecchio e Di Matteo); 2) l'omessa valutazione o la ricezione irregolare di istanze di rinvio trasmesse via fax (legittimo impedimento del difensore); 3) vizi di motivazione e travisamento della prova in relazione alla responsabilità penale, sostenendo per Grazia un ruolo di mera presenza inerte e, per tutte, l'assenza di prova del contributo causale; 4) criticità nella valutazione delle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4) (destrezza) e 5) (aver agito in piu persone) e nella mancata individuazione della persona offesa; 5) il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4) (danno lieve) e delle attenuanti generiche.
La decisione
I ricorsi sono stati respinti. La Corte di cassazione ha ritenuto che: - la notifica, pur imperfetta nei riferimenti, abbia raggiunto lo scopo essendo l'Avv. Vecchio consapevole di essere difensore di tutte e tre le imputate e avendo svolto atti processuali (istanze di rinvio) per tutte; dunque nessuna lesione del diritto di difesa; - le doglianze generiche sui vizi di motivazione sono, in larga parte, inammissibili per aspecificità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), e perché la ricorrente chiedeva una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; - la valutazione del merito (ruolo concorsuale delle tre imputate) è fondata sulle testimonianze e sulla somma di denaro trovata indosso a due delle imputate, elementi che legittimano la conferma delle condanne; - la negazione dell'attenuante per danno lievissimo è corretta alla luce dell'entità della somma rinvenuta (somma non compatibile con danno definibile lievissimo) e della giurisprudenza di legittimità; - le aggravanti (destrezza e azione in tre persone) sono state adeguatamente motivate. Sono state inoltre rigettate le censure relative alla ricezione di istanze via fax per difetto di prova che esse siano state effettivamente portate all'attenzione del giudice.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la sostituzione del difensore in udienza; rilevante per valutare chi era concretamente in funzione difensiva durante le udienze di primo grado (avvocato di ufficio che intervenne per tutte le imputate)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Impone che i motivi di impugnazione dedotti per vizi della motivazione siano specifici; ricorsi generici che lamentano tutti i vizi della motivazione sono aspecifici e inammissibili
art. 62, n. 4), cod. pen.
Circostanza attenuante per il danno lievissimo: la decisione evidenzia che il danno deve essere effettivamente lievissimo e che somme rinvenute di entità apprezzabile possono escludere l'attenuante
art. 625, nn. 4) e 5), cod. pen.
Aggravante per destrezza (richiede abilità/astuzia idonea a eludere la sorveglianza) e aggravante per aver agito in più persone riunite; la Corte ha ritenuto provata la destrezza e l'azione coordinata delle tre donne
art. 420-ter, cod. proc. pen.
Riguarda la valutazione delle istanze processuali; nel caso la Corte ha rilevato l'assenza di prova che le istanze inviate via fax siano state comunque portate all'attenzione del giudice, con conseguente inammissibilità della doglianza
art. 121 e art. 150, cod. proc. pen.
Richiamati nel dibattito giurisprudenziale sulle modalità di deposito e notificazione: l'uso del fax non è equiparato al deposito in cancelleria e la sua efficacia dipende dal rispetto delle forme e dall'effettiva portata all'attenzione del giudice
art. 165-bis d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (novellato)
Prevede l'inserimento da parte della cancelleria di atti specificamente indicati nel ricorso; non esonera però il ricorrente dall'onere di indicare esplicitamente gli atti da allegare e dall'obbligo di autosufficienza del ricorso
Massime di principio
- La mancata o irregolare indicazione formale di un difensore su un atto processuale può essere sanata se la condotta concreta del difensore dimostra che questi era effettivamente a conoscenza del processo e ha agito come difensore delle parti (es. presentazione di istanze, qualificazione come difensore).
- Le istanze inviate via fax per giustificare il legittimo impedimento del difensore richiedono prova che siano state effettivamente portate all'attenzione del giudice; in mancanza la loro efficacia è dubbia e la relativa doglianza può risultare inammissibile.
- In Cassazione non è consentita una rilettura del merito o una rivalutazione delle prove: i motivi che in realtà chiedono un diverso apprezzamento fattuale sono inammissibili o respinti.
- Per il riconoscimento dell'attenuante del danno lievissimo (art. 62, n. 4), il giudice richiede che il danno sia concretamente trascurabile; il ritrovamento di somme non trascurabili indossate dagli imputati può giustificare il diniego dell'attenuante.
- L'aggravante della destrezza esige comportamento attivo, abile e idoneo a eludere la sorveglianza: la mera approfittazione di una disattenzione non basta; l'azione coordinata di più persone può integrare l'aggravante per aver agito in concorso di persone.
- Quando si impugnano vizi di motivazione in Cassazione è necessario specificare puntualmente in quali parti la motivazione difetta, è contraddittoria o manifestamente illogica; censure generiche sono spesso inammissibili.
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