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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18832/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari per diversi profili: per Tofik Jakupi si censurava il mancato riconoscimento della 'lieve entita'' ex art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti (cedute di marijuana) e la ritenuta insufficiente motivazione sulla non concessione della riduzione massima per le attenuanti generiche; per Giuseppe Pappagallo si deduceva la erronea determinazione della riduzione per l'attenuante speciale di dissociazione (art. 416-bis.1, comma 3 c.p.), ritenuta operata al minimo in modo ingiustificato sulla base della sola distanza temporale dalla dissociazione, e censure sulla commisurazione della pena e degli aumenti per continuazione; per Pietro Galetta si denunciava il difetto assoluto di motivazione per l'omessa pronuncia circa la richiesta di applicazione della continuazione 'esterna' con reato già passato in giudicato, proposta con motivi nuovi ex art. 585, comma 4 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Tofik Jakupi, condannandolo altresi' al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto i ricorsi di Giuseppe Pappagallo e di Pietro Galetta nei punti indicati: per Pappagallo ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo illegittima la motivazione che aveva fissato la riduzione per la dissociazione al minimo sulla sola base della distanza temporale, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto; per Galetta ha annullato la sentenza nella parte relativa all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione esterna e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari perché si pronunci, con applicazione dei principi indicati dalla Cassazione. La Corte ha inoltre precisato principi di diritto sul corretto accertamento della 'lieve entita'', sui criteri per valutare l'utilita' oggettiva della dissociazione e sul dovere del giudice d'appello di pronunciarsi sulle richieste di continuazione formulate con motivi nuovi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73, comma 5

    La valutazione della 'lieve entita'' deve essere compiuta unitariamente e non ancorata soltanto alla quantita' statica ceduta: rilevano la reiterazione, il contesto organizzato e la capacita' di diffusione non occasionale; singole cessioni modiche non escludono la non lieve entita' se inserite in attivita' non episodiche.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 74, comma 5

    Richiamata in relazione alla fattispecie di lieve entita' per specifiche tipologie di stupefacente (es. marijuana); il giudizio sostanziale deve considerare tutti gli elementi fattuali nel loro insieme.

  • Codice penale, art. 416-bis.1, comma 3

    L'attenuante della cosiddetta 'dissociazione' si fonda sull'utilita' oggettiva della collaborazione resa: la riduzione della pena non puo' essere determinata esclusivamente in ragione della gravita' del reato, della capacita' a delinquere o del mero dato temporale; il giudice deve valutare l'effettiva utilita' delle dichiarazioni e il contributo alla disarticolazione del sodalizio.

  • Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, art. 5, comma 1, lett. d)

    Norma che ha recepito nel codice penale la disciplina sulla attenuante della dissociazione; richiede valutazione dell'utilita' oggettiva della collaborazione.

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Consente di proporre in appello motivi nuovi (es. domanda di applicazione della continuazione esterna) quando sopravvengono elementi nuovi (sentenza passata in giudicato); il giudice d'appello ha il dovere di pronunciarsi su tali istanze e non puo' omettere la decisione.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Regola la limitazione della motivazione nel ricorso per cassazione; la Corte richiede che il ricorso confronti specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilita'.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: utilizzata quale sanzione per l'inammissibilita' del ricorso di Jakupi.

Massime di principio

  • La valutazione della 'lieve entita'' in materia di stupefacenti richiede un giudizio globale che consideri non solo la quantita' singolarmente accertata ma anche la reiterazione, il contesto organizzativo e la capacita' di diffusione; pertanto cessioni modiche, se inserite in attivita' non occasionali, possono escludere la lieve entita'.
  • L'attenuante della dissociazione (art. 416-bis.1, comma 3 c.p.) va calcolata in funzione dell'utilita' oggettiva della collaborazione: il giudice non puo' ancorare la misura della riduzione al solo fattore temporale o ad elementi diversi dall'effettivo contributo alla disarticolazione del sodalizio.
  • Il giudice d'appello ha l'obbligo di pronunciarsi sulle istanze di continuazione esterna presentate con motivi nuovi ex art. 585, comma 4 c.p.p.; l'omessa pronuncia e' vizio rilevabile in cassazione e comporta rinvio per nuovo esame.
  • Un ricorso per cassazione che non confronti specificamente le proprie censure con la ratio decidendi della sentenza impugnata e' da ritenersi, se aspecifico, inammissibile.
  • La Cassazione puo' annullare parzialmente una sentenza di merito (es. solo in ordine al trattamento sanzionatorio o all'omessa pronuncia) e rinviare ad altra sezione per nuovo giudizio su quei profili, evitando di reiterare vizi di motivazione evidenziati.

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