Sentenza del 22/01/2016 n. 1152 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva la cassazione della sentenza della CTR di Bolzano che aveva confermato il diniego del rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale pagate in misura proporzionale. Sosteneva, con sette motivi, violazioni di legge, omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., contestando la revoca dell'agevolazione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge n. 168 del 1982. L'agevolazione era stata negata perché l'immobile non risultava inserito in un piano di recupero convenzionato e perché la società non aveva realizzato, nei tempi rilevanti, interventi di recupero qualificabili come tali. L'unico intervento eseguito o autorizzato, consistente nell'ampliamento della rampa di accesso all'autorimessa di un esercizio commerciale, è stato ritenuto estraneo alle finalità della normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità dell'avviso di liquidazione e della revoca dell'agevolazione fiscale. Ha affermato che il beneficio richiede contestualmente che l'immobile sia inserito in un piano di recupero del patrimonio edilizio, pubblico o privato purché convenzionato, e che l'acquirente realizzi effettivamente gli interventi di recupero. Nel caso concreto la società non aveva provato l'esistenza della convenzione con il Comune, non aveva avviato né realizzato l'iniziativa entro tre anni dal rogito e l'intervento successivo, autorizzato nel 2008, non era comunque qualificabile come recupero edilizio rilevante. Le censure sulla motivazione sono state respinte anche perché il ricorso per cassazione non indicava in modo autosufficiente fatti specifici e decisivi trascurati dai giudici di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto difese scritte né partecipato all'udienza.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1982, n. 168, art. 5, comma 1
L'agevolazione è riconosciuta nei confronti di soggetti che attuano il recupero.
Il beneficio fiscale è subordinato alla contemporanea presenza dell'inserimento dell'immobile in un piano di recupero convenzionato e alla concreta realizzazione degli interventi di recupero da parte dell'acquirente.
Legge 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27, 28 e 31
Le disposizioni individuano i piani di recupero del patrimonio edilizio e le categorie di interventi edilizi rilevanti. Un semplice ampliamento funzionale di una rampa di accesso a un'autorimessa commerciale non è stato ritenuto sufficiente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
È stato richiamato dalla contribuente nel motivo relativo alla disciplina delle imposte di registro e dell'agevolazione.
Art. 112 c.p.c.
La Corte ha esaminato, ma respinto, la censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Art. 2946 c.c.
È stato richiamato dalla contribuente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata rigettata insieme agli altri motivi.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili destinati al recupero edilizio richiedono la prova di tutti i presupposti previsti dalla legge, non soltanto l'intenzione iniziale di realizzare lavori.
- L'immobile deve essere inserito in un piano di recupero previsto dalla normativa e, quando richiesto, assistito da una valida convenzione con il Comune; la mancanza di tale prova impedisce il beneficio.
- L'intervento deve essere effettivo, tempestivo e coerente con la finalità di recupero del patrimonio edilizio. Opere meramente funzionali, accessorie o riferite a un esercizio commerciale possono non essere sufficienti.
- Il contribuente che invoca un'esenzione o un'agevolazione deve dimostrare documentalmente i fatti costitutivi del diritto, inclusi piano di recupero, convenzione, titoli edilizi, natura dei lavori e rispetto dei termini.
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente l'insufficienza della motivazione: occorre indicare con precisione il fatto decisivo omesso e spiegare perché, se considerato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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