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Ordinanza

Ordinanza n. 1033/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 25/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025.

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ottemperanza della sentenza n. 25/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 gennaio 2025. Il TAR Emilia-Romagna ha rilevato che, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza. Poiché il Tribunale di Pesaro ha sede nelle Marche, la competenza territoriale spetta al TAR per le Marche.

La decisione

Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR per le Marche, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini previsti dall'art. 15 c.p.a. La decisione è fondata sul criterio speciale di competenza previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.a. per i giudizi di ottemperanza relativi a sentenze del giudice ordinario. Il richiamo all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. esclude inoltre la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte. L'ordinanza dispone la comunicazione alle parti e l'esecuzione da parte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe dell'ordinanza; il testo non esplicita il profilo applicativo concreto.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo

    Esclude la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso di ottemperanza si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Individua la competenza territoriale del TAR per il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 15 c.p.a.

    Indicato quale disposizione che disciplina i termini per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza emessa dal giudice ordinario deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • Quando un TAR dichiara la propria incompetenza territoriale in un giudizio di ottemperanza, la causa può essere riassunta davanti al TAR dichiarato competente nei termini previsti dall'art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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