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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34587/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giordano, nella sua veste di direttore dell'Ufficio postale di San Tammaro, è indagata per essersi appropriata, mediante plurime operazioni e contraffazione di firme di clienti ignari, di somme per oltre 600.000 euro trasferite dal suo conto nel periodo ottobre 2020 - giugno 2023. Il Tribunale di Napoli, in riesame, aveva sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora nella provincia di Caserta e l'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G., ritenendo persistenti esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio). La difesa aveva appellato sostenendo che non sussisteva più il pericolo di reiterazione poiché la ricorrente era stata licenziata e versava in condizioni di indigenza; inoltre veniva censurata la valorizzazione del "pericolo di inquinamento probatorio", non menzionato dal GIP e fondato su un dato (sospensione dal servizio) ritenuto inesatto dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto legittimo che il Tribunale di riesame valorizzasse esigenze cautelari diverse da quelle indicate dal GIP (in particolare il "pericolo di inquinamento probatorio"). Ha considerato congrua ed esaustiva la motivazione del Tribunale, che ha evidenziato la gravità e la reiterazione delle frodi nel triennio, l'entità dei proventi non rinvenuti e i tentativi dell'indagata di indurre le vittime a non collaborare, desumendo il rischio di inquinamento del compendio probatorio e la pericolosità. Il ricorso è stato inoltre censurato come generico perché non ha confutato punto per punto la motivazione del Tribunale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per profili di colpa; qui applicato per valutati profili di colpa nell'azione di impugnazione.

  • Sez. 2, Sentenza n. 29574 del 07/07/2022 (dep. 25/07/2022)

    Richiamata per il principio che, in sede di cassazione, l'assenza del difensore non impone l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio né il rinvio dell'udienza quando il decreto di fissazione sia stato regolarmente notificato.

  • Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020

    Richiamata per il principio secondo cui il tribunale del riesame può confermare o motivare la conferma di una misura cautelare anche sulla base di esigenze diverse da quelle indicate nell'ordinanza applicativa del GIP, ivi compreso il pericolo di inquinamento probatorio.

Massime di principio

  • In sede di riesame o appello avverso misure cautelari il giudice può confermare una misura anche invocando esigenze cautelari diverse da quelle indicate nel provvedimento originario (es. pericolo di inquinamento probatorio), quindi la difesa deve affrontare e confutare specificamente tutte le ragioni addotte dal giudice di riesame.
  • La semplice affermazione che l'indagato sia stato licenziato o si trovi in condizioni di indigenza non è di per sé sufficiente ad escludere il pericolo di reiterazione, se permangono elementi concreti di gravità, reiterazione delle condotte o rischio che i proventi illeciti siano occultati.
  • Quando il giudice del riesame motiva la sussistenza del "pericolo di inquinamento probatorio" con elementi concreti (es. tentativi di indurre le vittime a non collaborare, ingenti proventi non rinvenuti), tale motivo può reggere anche se non era espresso nel provvedimento del GIP.
  • Le impugnazioni generiche o che si limitano a reiterare le censure già sollevate senza confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice rischiano l'inammissibilità e, se emergono profili di colpa, la condanna secondo art. 616 c.p.p.
  • Per ottenere l'attenuazione o la sostituzione della misura cautelare è necessario fornire elementi nuovi e specifici che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari rilevate (prove sull'impossibilità di reiterazione, recupero dei proventi, mancanza di contatti con le vittime, ecc.).

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