Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8291 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano cartelle di pagamento, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti presso terzi, sostenendo: la possibilità di impugnare le cartelle oltre il termine di 60 giorni perché affette da nullità assoluta; l'illegittimità della notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione; la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, anche per quelle anteriori al 1° giugno 2008; e l'insufficiente motivazione delle cartelle per la mancata indicazione delle aliquote utilizzate per il calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i ricorrenti non avevano specificato che i vizi dedotti riguardassero l'inesistenza o la nullità della notificazione, soli casi idonei a consentire l'impugnazione oltre il termine decadenziale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando la validità della notificazione della cartella direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario. Ha respinto il terzo motivo, precisando che l'indicazione del responsabile del procedimento è richiesta a pena di nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per omessa specificazione delle precedenti deduzioni processuali, mancata trascrizione delle cartelle e difetto di autosufficienza. I ricorrenti sono stati condannati a rimborsare a Equitalia Nord s.p.a. 10.000 euro di spese processuali, oltre spese forfettarie, accessori e legge.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 1422

    La norma è stata invocata dai ricorrenti per sostenere l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, ma la Corte ha precisato che, nel contesto tributario, i vizi della cartella devono essere fatti valere mediante impugnazione e il superamento del termine è ammesso solo in presenza di inesistenza o nullità della notificazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione è valida; per il perfezionamento è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario secondo la disciplina postale applicabile.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non comportava, prima dell'intervento legislativo specifico, la nullità della cartella in caso di omissione.

  • D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31

    Ha introdotto la sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione, dedotti dai ricorrenti.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Impone il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione. Chi contesta la motivazione di una cartella deve fornire nel ricorso gli elementi necessari, compresa la trascrizione del contenuto rilevante dell'atto amministrativo.

  • Costituzione, art. 24

    È stato richiamato in relazione al diritto di difesa e alla necessità che la cartella sia sufficientemente motivata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per omessa pronuncia sul punto.

Massime di principio

  • Le cartelle di pagamento devono essere impugnate entro il termine decadenziale previsto dalla legge. La nullità dell'atto non consente automaticamente di agire oltre tale termine: ciò è possibile, in linea generale, solo quando il vizio riguarda l'inesistenza o la nullità della notificazione.
  • La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento direttamente effettuata dall'agente della riscossione può essere valida, senza necessità di una notificazione tramite ufficiale giudiziario.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento determina la nullità solo per le cartelle soggette alla disciplina successiva al 1° giugno 2008; non può essere applicata retroattivamente alle cartelle relative a ruoli anteriori.
  • Le contestazioni sulla motivazione della cartella devono indicare concretamente quali elementi manchino e devono riportare nel ricorso il contenuto dell'atto, altrimenti il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre le doglianze di merito: occorre indicare quale specifico errore processuale o violazione di legge sia contenuto nella sentenza impugnata e dimostrare che la questione era stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi di giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.