Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4324/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari collegiali: 1) dell’ordinanza prot. n. 24574 del 18.3.2026 del Comune di Acerra – SUAP – con la quale veniva dichiarata l’inefficacia della C.I.L. del 2.3.2026 e disposta la sospensione dei relativi lavori iniziati dalla Italian Green Factory SPA, in virtù dell’Autorizzazione Unica ZES Campania n. 516/2025; 2) della nota prot. n. 28410 del 30.3.2026 del Comune di Acerra, con la quale veniva richiesta alla ZES Campania “la sospensione, revoca o l’annullamento” dell’Autorizzazione in parola; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, del verbale del tavolo tecnico istituzionale del 7/5/2026, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202603784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che dichiarava inefficace la Comunicazione di inizio lavori e sospendeva i lavori, nonché nota comunale diretta alla ZES Campania per la sospensione, revoca o annullamento dell'Autorizzazione Unica ZES

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, titolare di uno stabilimento industriale nel Comune di Acerra e destinataria dell'Autorizzazione Unica ZES Campania n. 516/2025, aveva presentato una Comunicazione di inizio lavori relativa a opere edilizie e strutturali funzionali alla ristrutturazione dello stabilimento. Il Comune dichiarava inefficace la comunicazione e sospendeva i lavori ritenendo necessaria, prima dell'esecuzione delle opere, l'Autorizzazione Unica Ambientale prevista dal d.P.R. 59/2013, in considerazione delle attività produttive di zincatura, saldatura e verniciatura. La ricorrente deduceva sviamento e straripamento di potere, sostenendo che il Comune non avesse contestato difformità edilizie rispetto al titolo autorizzatorio, ma avesse utilizzato il potere di controllo sulla CIL per sanzionare la mancanza di un titolo ambientale. Deduceva inoltre l'erronea qualificazione giuridica dell'intervento, poiché l'AUA sarebbe stata necessaria per l'esercizio delle attività produttive e non per l'esecuzione delle opere edilizie propedeutiche, ferma l'osservanza degli adempimenti ambientali prescritti dall'Autorizzazione Unica ZES.

La decisione

Il TAR ha deciso il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rilevando la cessata materia del contendere. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di autotutela che ha revocato l'ordine di sospensione dei lavori, prendendo atto del mutamento delle circostanze di fatto e di diritto. Poiché l'amministrazione ha così provveduto nel senso auspicato dalla ricorrente, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure relative alla competenza comunale, alla legittimità della sospensione e alla necessità dell'AUA per l'esecuzione delle opere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del tempestivo esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quando la causa può essere decisa immediatamente, previo avviso alle parti.

  • d.P.R. 59/2013

    Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex D.P.R. 59/2013

    È richiamato nel provvedimento comunale e nelle censure della ricorrente con riguardo alla necessità dell'autorizzazione ambientale per l'esercizio delle attività produttive e non, secondo la prospettazione ricorrente, per l'esecuzione delle opere edilizie propedeutiche.

  • d.P.R. 380/2001

    restano fermi ed impregiudicati gli adempimenti di cui al D.P.R. 380/2001

    È richiamato nelle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica ZES come fonte degli adempimenti edilizi da rispettare prima dell'inizio dei lavori.

  • d.lgs. 152/2006

    restano fermi ed impregiudicati gli adempimenti di cui al D.lgs 152/2006

    È richiamato nelle prescrizioni dell'Autorizzazione Unica ZES in relazione agli adempimenti ambientali a carico del proponente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione ritira o revoca in autotutela l'atto impugnato e adotta un provvedimento conforme all'utilità perseguita dal ricorrente, si determina la cessazione della materia del contendere, purché venga meno l'interesse concreto alla decisione sulla legittimità dell'atto originario.
  • La definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando la causa è immediatamente decidibile e le parti siano state previamente sentite sulla definizione anticipata.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTitoli abilitativi ediliziAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiProcedimento amministrativoEdiliziaAmbiente
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.