Cassazione Penale, Sentenza n. 39713/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione con più censure: a) lamentata tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale nel rito cartolare; b) vizio per mancata specificazione della precedente violazione costitutiva della recidiva (art.116, co.15) nei termini essenziali di tempo e luogo; c) doglianza sulla mancata prova della definitività della prima infrazione; d) contestazione della sanzione accessoria della sospensione della patente nei confronti di soggetto privo di titolo abilitativo e con sequestrato/confiscato il veicolo; e) domanda di declaratoria di prescrizione del reato; f) richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p. per modesto disvalore e occasionalità della condotta, con critica alla valutazione dei giudici di merito che avrebbero dedotto una "abitualità" basata sull'unico precedente rappresentato dalla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. In motivazione: il primo motivo (tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale nel rito cartolare) è manifestamente infondato perché il deposito tardivo non determina nullità nel giudizio cartolare d'appello, soprattutto quando la parte privata ha ampiamente esercitato la facoltà di deposito delle conclusioni; il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati perché la prova dichiarativa (teste Cali) e la motivazione integrata dei due gradi di merito hanno dimostrato l'accertamento dell'illecito amministrativo antecedente; il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse (la sospensione della patente è inapplicabile a chi non ha mai conseguito il titolo abilitativo); il sesto motivo (art.131-bis) è manifestamente infondato in quanto i giudici hanno rigettato l'applicazione della causa speciale anche perché la violazione è stata accertata mentre l'imputato guidava su strada pubblica e non in area privata; la questione della prescrizione (quinto motivo) non è stata esaminata perché l'inammissibilità o manifesta infondatezza di altri motivi impedisce la formazione di valido rapporto di impugnazione e quindi la rilevazione di cause di non punibilità sopravvenute. Infine, condanna per spese e somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.116 Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285), commi 15 e 17
art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Elemento della recidiva e disciplina delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse adeguatamente provata e che la sanzione accessoria della sospensione non fosse applicabile al soggetto senza patente.
art.606 c.p.p.
art.606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto molte delle censure formulate come manifestamente infondate o inammissibili ai sensi di tali disposizioni.
art.178 c.p.p.
art.178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme sul contenuto dell'atto di appello e comunicazioni; richiamate rispetto alle censure sulla specificazione degli addebiti e delle conclusioni.
art.456 c.p.p.
art.456, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sul deposito delle conclusioni nel rito cartolare; la Corte ha affermato che il deposito tardivo del Procuratore generale non invalida il procedimento cartolare emergenziale.
art.131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa per le ragioni di fatto (occorrenza su strada pubblica e non mera occasionalità) e per la valutazione della recidiva.
art.129 c.p.p.
Norma che disciplina la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta causa di non punibilità; la Corte ha precisato che, quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e ciò impedisce la rilevazione di cause sopravvenute ai sensi dell'art.129.
Legge 23 giugno 2017, n.103
legge 23 giugno 2017, n.103
Richiamata come disciplina rilevante per il calcolo del termine prescrizionale in relazione al tempus commissi delicti; tuttavia la prescrizione non è stata esaminata per le ragioni processuali esposte.
D.L. 9 novembre 2020, n.149 (convertito)
art.23 d.l. 9 novembre 2020, n.149
Richiamo alla disciplina emergenziale del giudizio cartolare d'appello adottata in periodo Covid; usata per argomentare la non nullità del deposito tardivo delle conclusioni del PG.
Giurisprudenza citata (Sezioni della Corte di Cassazione e Sezioni Unite)
Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023; Sez. 3, n.38177 del 07/09/2021; Sez. 6, n.28032 del 30/04/2021; Sez. 4, n.49184 del 12/09/2019; Sez. U, n.32 del 22/11/2000; sent. Corte cost. 13/06/2000 n.186
Richiami giurisprudenziali utilizzati per sostenere principi di diritto: non nullità per tardivo deposito PG in rito cartolare, inapplicabilità della sospensione patente a chi privo dell'abilitazione, principio che l'inammissibilità manifesta impedisce il riconoscimento di cause sopravvenute di non punibilità.
Massime di principio
- Nel rito cartolare d'appello celebrato con le misure emergenziali (es. Covid), il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità se la parte privata ha esercitato compiutamente la propria facoltà di deposito.
- Per sostenere la recidiva o una precedente violazione amministrativa è necessario che l'accusa fornisca elementi probatori sufficienti (anche dichiarativi) e, in caso di contestazione, la difesa deve proporre prove contrarie; la Corte valuta nel complesso le motivazioni dei due gradi di merito.
- La sanzione accessoria della sospensione della patente è inapplicabile nei confronti di chi non abbia mai conseguito il titolo abilitativo alla guida.
- L'applicazione dell'art.131-bis c.p. richiede una valutazione rigorosa dell'occasionalità e del modesto disvalore: la presenza di precedenti (anche se uno solo) e il contesto fattuale (per es., guida su strada pubblica) possono escludere l'operatività della causa di non punibilità.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, ciò impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude l'esame e la declaratoria di cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione o cause di non punibilità che maturino dopo la decisione impugnata).
- Quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende qualora non sussistano giustificati elementi di buona fede sulla determinazione dell'inammissibilità.
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