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Sentenza

Sentenza n. 2526/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 681 del 07/04/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lav., all’esito del giudizio R.G. n. 4816/24 divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lav. - in data 20.05.2025.

Giustizia amministrativa202502517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.474,33, oltre accessori, per retribuzione professionale docenti relativa a servizi prestati a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 681 del 7 aprile 2024 del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, passata in giudicato e non eseguita dal Ministero. La sentenza aveva riconosciuto alla ricorrente € 2.474,33, oltre accessori di legge e interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti per servizi prestati a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021. È stata chiesta l'emanazione dell'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e ponendo gli oneri a carico dell'Amministrazione. Ha accolto anche la richiesta di penalità di mora, fissandola, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell'astreinte, nella misura dell'interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il compenso eventuale del commissario è stato determinato in € 500,00 e posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento esecutivo e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; nel caso concreto è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al pagamento o all'insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • sentenza n. 681 del 7 aprile 2024 del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione Lavoro

    Titolo giudiziale passato in giudicato, posto in esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, recante la condanna del Ministero al pagamento di € 2.474,33 oltre accessori e interessi legali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, purché sia decorso il termine legale previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche quelli contabili o di bilancio, con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento precedente.
  • La penalità di mora cessa quando interviene l'insediamento del commissario ad acta oppure quando l'amministrazione soddisfa integralmente l'obbligazione, se il pagamento è anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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