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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12397/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava la condanna per rapina impropria: si deduceva insufficienza e illogicità della motivazione (mancata assoluzione ex art. 530 c.p.p.) per carenza di prove e mancato riconoscimento del concorso di persone per Sarcinelli; si contestava l'omessa applicazione del concorso anomalo (art. 116 c.p.) per la posizione di Sarcinelli; per Guarracino si deduceva anche la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). In aggiunta, con memoria successiva si chiedeva per Sarcinelli il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità in seguito a pronuncia della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: i motivi sono stati ritenuti reiterativi, indeducibili o tardivi. Sulla prova la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte d'appello, fondata sulle dichiarazioni della teste (Maita Rodica Ioan) e sul riconoscimento fotografico; la Cassazione non è autorizzata a rivedere autonomamente le prove. Quanto all'ipotesi di responsabilità per concorso, la Corte d'appello aveva motivato plausibilmente che l'intervento di Guarracino dimostrava una precedente intesa, giustificando il concorso ex art. 110 c.p.; pertanto l'eccezione ex art. 116 c.p. è stata ritenuta infondata. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è inammissibile perché non proposta in appello; la richiesta relativa all'attenuante del fatto lieve è stata dichiarata tardiva essendo stata prodotta solo in memoria dopo che la pronuncia costituzionale era già nota. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità per motivi reiterativi o indeducibili e per vizi della motivazione; la Corte ha applicato il requisito di specificità dei motivi di cassazione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere l'assoluzione; la Corte ha ritenuto non sussistente l'errore e la motivazione del giudice di merito corretta.

  • art. 116 cod. pen.

    I ricorrenti chiedevano l'applicazione del concorso anomalo; la Corte ha escluso tale configurazione ritenendo prevedibile il rischio di reazioni violente connesse alla sottrazione di beni in supermercato con vigilanza.

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte d'appello ha ritenuto configurato il concorso di persone nel reato sulla base della precedente intesa e delle modalità dell'intervento di ciascuno.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; non è stata riconosciuta perché non sollevata in sede di appello e quindi non proponibile in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • sentenza Corte Cost. n. 86/2024

    Pronuncia additiva invocata per ottenere l'attenuante del fatto lieve; la Corte di legittimità ha ritenuto la richiesta tardiva perché la decisione costituzionale era già nota al momento del deposito dei ricorsi e non era stata dedotta.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: le censure sulla valutazione dei fatti sono inammissibili se si risolvono in mera reiterazione di deduzioni già disattese dai giudici di merito o se non affrontano specificamente le argomentazioni della decisione impugnata.
  • Le questioni non sollevate nel gravame di appello (es. cause di non punibilità o attenuanti connesse alla determinazione della pena) risultano, di regola, inammissibili in sede di legittimità se non adeguatamente proposte in precedenza.
  • Se una pronuncia costituzionale favorevole è intervenuta prima del deposito del ricorso, il ricorrente deve tempestivamente dedurne l'effetto nell'atto di impugnazione; eventuali richieste tardive in memoria possono essere dichiarate inammissibili.
  • In tema di concorso di persone, la responsabilità del compartecipe può essere affermata anche se non autore materiale delle lesioni quando la condotta concordata rende prevedibile il rischio dell'evento violento; il concorso anomalo (art. 116) è escluso quando l'evento era prevedibile o accettato come rischio collegato all'azione concordata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, se motivata come grave colpa processuale, al versamento di somme (es. alla Cassa delle ammende).

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