Cassazione Penale, Ordinanza n. 00703/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo, perché la valutazione del giudice dell'esecuzione sull'assenza di unicità del disegno criminoso è stata ritenuta logicamente corretta e coerente con il quadro normativo e probatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo resa in sede di esecuzione. Il ricorrente contestava la valutazione del giudice dell'esecuzione sul tema dell'unicità del disegno criminoso, sostenendo in sostanza la riconducibilità del reato successivo di violenza privata a un medesimo programma criminoso già esistente in relazione al reato associativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva escluso, con motivazione logica e aderente al dato normativo, la sussistenza del nesso di ideazione comune tra il reato associativo e il reato-fine successivo di violenza privata. Tale esclusione era stata ritenuta plausibilmente desunta dall'avvenuta esclusione, in cognizione, dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, c.p., in un contesto in cui non risultava neppure dimostrato il presupposto dell'effettiva programmazione del reato-fine al momento dell'ingresso del partecipe nel sodalizio criminale.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, primo comma, c.p.
L'esclusione dell'aggravante è stata valorizzata come indice dell'assenza di un collegamento programmatico tra il reato associativo e il reato-fine successivo, non risultando dimostrata l'effettiva programmazione del reato-fine sin dall'ingresso del partecipe nel sodalizio.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità di un medesimo disegno criminoso tra un reato associativo e un successivo reato-fine, non basta la mera appartenenza al sodalizio o la connessione fattuale tra i fatti, ma occorre la prova dell'effettiva programmazione del reato-fine già al momento dell'adesione all'associazione.
- Il giudice dell'esecuzione può escludere l'unicità del disegno criminoso sulla base di una valutazione logica e coerente con il dato normativo, se dagli elementi acquisiti emerge l'assenza di un nesso di ideazione comune tra i reati.
- L'esclusione in cognizione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma 1, c.p. può essere utilizzata come elemento sintomatico per negare la preesistenza di un programma criminoso comune rilevante ai fini dell'unicità del disegno criminoso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una censura manifestamente infondata contro una valutazione del giudice di merito/esecuzione che risulti sorretta da motivazione plausibile e non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00632/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00660/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00661/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00662/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00663/2025 del 08/01/2025
- ordinanza_penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00664/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →