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Sentenza

Sentenza n. 377/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico approvata con Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. -OMISSIS-; - della comunicazione di esclusione dal concorso prot. n. -OMISSIS- della Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui; a. i contratti di lavoro stipulati nelle more del giudizio; b. il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”, n. -OMISSIS- ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; nonché per l'accertamento dell'illegittimità della clausola del bando nella parte in cui prevede come requisito di ammissione l'iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999 presso i Centri per l'Impiego, anche per contrasto con il BURC n. 20 del 31 marzo 2015; nonché per l'accertamento del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito; per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all'errata valutazione dei requisiti di ammissione posseduti dalla ricorrente con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a rivalutare i requisiti di ammissione della ricorrente; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202301668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico riservato a soggetti disabili e graduatoria finale di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, superando la prova scritta. La Regione l’aveva successivamente esclusa perché, secondo l’attestazione del competente Ufficio per il Collocamento Mirato del Centro per l’Impiego di Cosenza, non risultava iscritta negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, il possesso del requisito sostanziale di appartenenza alle categorie protette, documentato dal riconoscimento di un’invalidità civile del 50%. In secondo luogo, ha contestato il difetto del requisito dell’iscrizione negli elenchi, sostenendo di essere stata iscritta senza soluzione di continuità e che la mancata sottoscrizione del Patto di Servizio non avrebbe potuto determinare la cancellazione, anche perché non le sarebbe stata formalmente comunicata alcuna convocazione. Ha inoltre dedotto il vizio di istruttoria, l’erroneità dell’accertamento amministrativo, l’illegittimità della clausola del bando e la necessità di un’interpretazione della clausola mediante eterointegrazione, richiamando anche una nota ministeriale del 2016. Ha chiesto l’annullamento dell’esclusione e della graduatoria, l’accertamento dell’illegittimità della clausola del bando e del proprio diritto a essere collocata in posizione utile, nonché la riedizione della valutazione dei requisiti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. Il bando richiedeva espressamente, quale requisito di ammissione, l’effettiva iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 presso i Centri per l’Impiego. Alla data di scadenza della domanda la ricorrente non risultava iscritta, circostanza oggettiva e incontestata, attestata dal competente Ufficio per il Collocamento Mirato. La Regione, nell’ambito della verifica dei requisiti concorsuali, esercitava un potere di mero accertamento e doveva attenersi alle risultanze dell’ufficio competente, senza poter sindacare la legittimità della cancellazione o della mancata iscrizione. Le ragioni della cancellazione, inclusa l’eventuale mancata convocazione o sottoscrizione del Patto di Servizio e il contenuto della nota ministeriale richiamata, non potevano essere valutate in quella sede. Spettava invece alla candidata verificare preventivamente la propria posizione e contestare tempestivamente davanti all’autorità competente l’eventuale illegittima cancellazione o mancata iscrizione. Il possesso sostanziale dell’invalidità non poteva sostituire il requisito formale dell’iscrizione attiva, che costituiva elemento essenziale per la partecipazione a una procedura riservata. Il TAR ha escluso anche l’eterointegrazione del bando, ritenendo la clausola chiara e non equivoca. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 68/1999

    Individua le categorie di soggetti disabili cui era riservata la procedura concorsuale.

  • art. 8 l. 68/1999

    Prevede gli elenchi presso i servizi competenti per il collocamento mirato; l’iscrizione effettiva negli elenchi, richiesta dal bando, costituisce requisito formale e necessario di partecipazione.

  • art. 2, comma 1, n. 3, del bando di concorso

    appartenenza ad una delle categorie di soggetti indicati dall’articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68

    Richiedeva l’appartenenza a una delle categorie protette previste dalla legge n. 68/1999.

  • art. 2, comma 1, n. 4, del bando di concorso

    iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999 presso i Centri per l'Impiego

    Imponeva l’iscrizione attiva negli elenchi alla data rilevante per la partecipazione; il requisito non poteva essere sostituito dal solo possesso sostanziale dell’invalidità.

  • art. 1339 c.c.

    L’eterointegrazione è stata esclusa perché la clausola del bando era chiara e l’istituto è di stretta applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, insieme alla normativa nazionale, il presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ha concorso a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando un bando di concorso riservato richiede espressamente l’iscrizione attiva negli elenchi del collocamento mirato, l’iscrizione effettiva alla data di scadenza della domanda costituisce requisito formale ed elemento costitutivo della partecipazione, distinto dal mero possesso della condizione sostanziale di disabilità.
  • L’amministrazione che verifica i requisiti di partecipazione sulla base delle attestazioni dell’ufficio competente esercita un’attività di mero accertamento e deve attenersi alle risultanze ufficiali, senza poter disapplicare o sindacare in quella sede la legittimità della cancellazione o della mancata iscrizione negli elenchi.
  • L’eventuale illegittimità della cancellazione o della mancata iscrizione negli elenchi del collocamento mirato deve essere contestata dall’interessato tempestivamente davanti all’autorità competente; fino a quando tale situazione non sia rimossa, essa costituisce un fatto ostativo oggettivo alla partecipazione al concorso.
  • Il possesso sostanziale dei requisiti per l’iscrizione al collocamento mirato non può supplire alla mancanza dell’iscrizione formale espressamente richiesta dalla lex specialis, soprattutto in una procedura riservata nella quale l’iscrizione attiva delimita la platea dei partecipanti.
  • Non ricorre l’eterointegrazione della lex specialis quando la clausola del bando individua in modo chiaro e non equivoco il requisito di iscrizione richiesto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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