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Sentenza

Sentenza del 19/02/2018 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Catasto - Estimi catastali e classamento - Inagibilità di un fabbricato e classamento in categoria "F2" - Va verificato lo stato di degrado dell'immobile, la sua funzionalità e la capacità di produrre reddito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decisione ha riconosciuto la correttezza dell'inquadramento catastale in categoria F2, in quanto fondato sull'accertata inagibilità dell'immobile e sulla sua incapacità di produrre reddito. L'unità F2 è priva di rendita catastale e, ai fini ICI/IMU, non viene considerata né fabbricato imponibile né area edificabile fino all'eventuale demolizione, momento dal quale l'area può essere tassata come edificabile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'attribuzione della categoria catastale F2, riservata alle unità collabenti, ossia ai fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, privi di rendita e non produttivi di reddito. Per stabilire se tale classamento sia corretto occorre verificare concretamente lo stato di degrado dell'immobile, la sua funzionalità e la sua effettiva capacità di produrre reddito. Nel caso descritto, l'inagibilità risultava formalmente certificata sia dal Comune sia dall'Azienda USL competente.

Norme richiamate

  • Categoria catastale F2 - unità collabenti

    "Fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito"

    La categoria F2 è applicabile quando l'immobile versa in condizioni di degrado tali da renderlo inagibile, non funzionale e incapace di produrre reddito; essa comporta l'assenza di rendita catastale.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, 11 ottobre 2017, n. 23801

    Un'unità collabente accatastata in F2, essendo priva di rendita, non è tassata come fabbricato né come area edificabile. Solo l'eventuale demolizione, restituendo autonomia all'area, può determinare la tassazione del terreno come area edificabile fino alla ricostruzione del fabbricato.

Massime di principio

  • L'accatastamento in categoria F2 non dipende dalla sola vetustà dell'immobile, ma dalla verifica concreta del suo stato di degrado, della sua funzionalità e della capacità di produrre reddito.
  • Certificazioni formali di inagibilità rilasciate dal Comune o dall'autorità sanitaria costituiscono elementi particolarmente rilevanti per dimostrare la sussistenza dei presupposti della categoria F2.
  • Un immobile in categoria F2 è privo di rendita catastale e, in linea generale, non è tassato come fabbricato ai fini ICI/IMU.
  • La semplice presenza di un'area edificabile collegata a un fabbricato collabente non comporta automaticamente la tassazione dell'area come edificabile; tale autonoma imponibilità può sorgere, secondo l'orientamento richiamato, dopo la demolizione del fabbricato.
  • Quando l'immobile viene ricostruito, la tassazione segue il nuovo stato catastale e reddituale del fabbricato.

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