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Sentenza

Sentenza n. 6142/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1192/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro il diniego della revisione dei prezzi del contratto di refezione scolastica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aggiudicataria di un appalto per il servizio di refezione scolastica aveva chiesto al Comune l'adeguamento del prezzo unitario dei pasti, invocando l'aumento dei costi nel mercato alimentare e gli indici ISTAT, per le annualità 2021 e 2022. Il Comune aveva respinto l'istanza perché presentata dopo la scadenza del contratto e perché il contratto non conteneva una clausola di revisione prezzi chiara e dettagliata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. Il TAR aveva confermato il diniego. In appello la società ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea interpretazione degli artt. 6 del contratto e 42 del capitolato, che richiamavano la facoltà di revisione prevista dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016; la violazione di tale disposizione, delle norme sulla partecipazione e motivazione procedimentale, dei criteri civilistici di interpretazione del contratto, degli obblighi di buona fede e dell'obbligo di provvedere derivante da una precedente sentenza del TAR, nonché omessa istruttoria e motivazione apparente. Con il secondo motivo ha contestato la tardività dell'istanza, sostenendo che, in assenza di un termine decadenziale contrattuale, la richiesta avrebbe potuto essere proposta entro il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche dopo la scadenza del contratto, trattandosi di adeguamenti riferiti a prestazioni già eseguite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 consente modifiche contrattuali e clausole di revisione prezzi solo quando tali clausole siano previste nei documenti di gara o nel contratto in modo chiaro, preciso e inequivocabile, con indicazione della portata, della natura delle modifiche e delle condizioni di applicazione. Il mero richiamo contenuto nell'art. 42 del capitolato e nell'art. 6 del contratto alla facoltà di revisione prevista dall'art. 106, da esercitare secondo le modalità dello stesso articolo, non costituisce una clausola specifica di revisione prezzi. In assenza di tale clausola, il richiamo generico è stato ricondotto alla diversa ipotesi dell'art. 106, comma 1, lett. c), relativa alle modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, senza che la società avesse dimostrato la sussistenza dei relativi presupposti. La revisione prezzi è funzionale alla salvaguardia dell'equilibrio del rapporto durante l'esecuzione e non costituisce un conguaglio retroattivo per prestazioni già rese, fatturate e liquidate. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha distinto il termine di prescrizione del diritto di credito dal termine decadenziale per l'attivazione del procedimento di revisione. Poiché l'art. 106 limita le modifiche ai contratti ancora in corso di validità, l'istanza presentata il 17 novembre 2023, dopo la cessazione del rapporto il 16 giugno 2023, era tardiva e non poteva validamente attivare il procedimento, anche se riferita a precedenti annualità. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità [...] possono essere modificate [...] se le modifiche [...] sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

    La revisione prezzi ai sensi della lett. a) presuppone una clausola contenuta nei documenti di gara o nel contratto, chiara, precisa e inequivocabile, che disciplini presupposti e modalità dell'adeguamento; il generico richiamo alla norma non è sufficiente.

  • art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016

    La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; la modifica non altera la natura generale del contratto.

    In assenza di una specifica clausola di revisione ai sensi della lett. a), il generico rinvio all'art. 106 è riferibile alla fattispecie delle modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, da applicarsi nel corso di un contratto ancora vigente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Il termine quinquennale di prescrizione riguarda il diritto di credito e non sostituisce il diverso termine decadenziale per chiedere l'attivazione del procedimento amministrativo di revisione prezzi previsto dall'art. 106 d.lgs. 50/2016.

  • art. 42 del capitolato speciale d'appalto

    Il prezzo unitario del pasto [...] è fisso e invariabile per l'intera durata dell'appalto fatta salva la facoltà di revisione di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da riconoscersi secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

    La clausola si limita a un rinvio generico all'art. 106 e non specifica i presupposti, la portata e le modalità della revisione prezzi.

  • art. 6 del contratto di appalto

    Il prezzo unitario del pasto [...] è fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, fatta salva la facoltà di revisione di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da riconoscersi secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

    Il rinvio generico alla disciplina legislativa non integra una clausola chiara, precisa e inequivocabile di revisione prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016, una clausola di revisione prezzi è idonea a consentire la modifica del contratto soltanto se contenuta nei documenti di gara o nel contratto con formulazione chiara, precisa e inequivocabile, tale da definire la portata, la natura e le condizioni di applicazione dell'adeguamento; il mero richiamo generico all'art. 106 non è sufficiente.
  • Quando i documenti di gara o il contratto richiamano genericamente l'art. 106 d.lgs. 50/2016 senza disciplinare specificamente la revisione prezzi, il richiamo non consente di applicare la lett. a) e può essere ricondotto, per esclusione, alla fattispecie della lett. c), subordinata alla sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili e al rispetto degli ulteriori presupposti normativi.
  • La revisione prezzi negli appalti pubblici è uno strumento di adeguamento del corrispettivo destinato a operare durante l'esecuzione del contratto, per salvaguardare l'equilibrio negoziale e la continuità qualitativa o funzionale delle prestazioni future; non costituisce un conguaglio retroattivo per prestazioni già eseguite, fatturate e liquidate.
  • La facoltà di attivare il procedimento di revisione prezzi presuppone che il contratto sia ancora in corso di validità. Un'istanza presentata dopo la scadenza del rapporto non può essere validamente proposta, anche se l'adeguamento richiesto riguarda annualità anteriori alla cessazione del contratto.
  • Il termine quinquennale di prescrizione applicabile ai diritti di credito non può essere confuso con il termine decadenziale previsto dalla disciplina dei contratti pubblici per chiedere l'attivazione del procedimento amministrativo di revisione prezzi.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PATermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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