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Sentenza

Sentenza n. 5376/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del Decreto n. -OMISSIS-del 27.09.2022, notificato in data 11.10.2022, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente per l'infermità “Esiti di orchifunicolectomia a sx per seminoma in follow up clinico strumentale” e di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ivi espressamente compresi: - il parere nr. -OMISSIS- del 16.12.2021 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, - il parere nr. -OMISSIS- del 9.6.2022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nella parte in cui ha confermato la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, - nonché il verbale della CMO di Roma mod. BL/B n. -OMISSIS-in data 28.03.2019 nella parte in cui ha ritenuto l'infermità sofferta dal ricorrente come “non stabilizzata”.

Giustizia amministrativa202215846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, unitamente ai pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e al verbale della CMO

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale sostenendo che la patologia tumorale, consistente negli esiti di orchifunicolectomia sinistra per seminoma, fosse riconducibile alle particolari condizioni ambientali e operative delle tre missioni svolte in Iraq e Afghanistan tra il 2005 e il 2007. Ha dedotto l'esposizione, senza adeguati dispositivi di protezione, a polveri e nanoparticelle di metalli pesanti e uranio impoverito derivanti da bombardamenti e munizionamenti, nonché a solventi a base di benzene, carburanti, condizioni climatiche e igieniche precarie e plurime vaccinazioni. Ha contestato i pareri del Comitato di Verifica per genericità, stereotipatezza, difetto di istruttoria e erronea esclusione del nesso eziologico, rilevando anche la documentazione medico-legale e il riconoscimento, da parte del giudice ordinario, della dipendenza della patologia dalle particolari condizioni ambientali e operative di missione. L'Amministrazione ha sostenuto che il rischio fosse generico, che mancasse un'evidenza scientifica certa e che l'onere della prova del nesso causale gravasse integralmente sul militare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale e i pareri del Comitato di Verifica. Il Collegio ha ritenuto provato che il ricorrente avesse svolto tre missioni in Iraq e Afghanistan, in condizioni ambientali e operative straordinarie, con esposizione a rischi ulteriori rispetto a quelli ordinari del servizio militare, e che avesse successivamente contratto una patologia tumorale. Ha valorizzato la documentazione prodotta, il riconoscimento effettuato dal giudice del lavoro e le conclusioni del consulente tecnico, secondo cui la patologia era più probabile che non riconducibile alle condizioni di missione. Richiamando l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 7 ottobre 2025, il giudice ha affermato che, nell'ambito dell'art. 603 del codice dell'ordinamento militare, il militare deve dimostrare lo svolgimento di una delle attività tipizzate, in particolari condizioni ambientali od operative, e la successiva insorgenza di una patologia tumorale espressiva del rischio; non deve invece provare, sul piano medico-legale, lo specifico rapporto causale tra esposizione e malattia. Spetta all'Amministrazione provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, prova che nel caso concreto non è stata fornita. Il rinnovo dell'esercizio del potere è stato lasciato all'Amministrazione nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative

    La disposizione tipizza un rischio professionale specifico collegato alle particolari condizioni ambientali od operative delle missioni e, in presenza di una patologia tumorale insorta successivamente, solleva il militare dalla prova dello specifico nesso medico-legale tra esposizione e patologia; l'Amministrazione deve provare una specifica genesi extra-lavorativa.

  • artt. 1078 e ss. d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    Le particolari condizioni ambientali od operative ricomprendono circostanze straordinarie o fatti di servizio che espongono il personale a rischi o fatiche maggiori rispetto alle condizioni ordinarie.

  • art. 11 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Il giudizio medico-legale per il riconoscimento della causa di servizio deve essere svolto tenendo conto del rischio professionale specifico tipizzato dalla normativa per il personale impiegato in particolari missioni o condizioni operative.

  • art. 2087 c.c.

    Il riparto dell'onere probatorio è coerente con la logica della tutela del lavoratore nei confronti dei rischi professionali: il militare prova l'esposizione qualificata e la patologia tumorale, mentre l'Amministrazione deve dimostrare una causa extra-lavorativa specifica.

  • art. 1, comma 564, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    La norma è richiamata in relazione al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere per il personale esposto a particolari fattori di rischio.

  • art. 1 d.m. 10 dicembre 1996, n. 707

    Il Comitato di Verifica aveva richiamato il divieto di uso del solvente allo stato puro o in concentrazioni superiori all'1%; il TAR non ha ritenuto tale rilievo idoneo a superare il quadro probatorio favorevole al ricorrente.

  • Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, sentenza 7 ottobre 2025, n. 15

    La pronuncia, richiamata come vincolante criterio interpretativo, stabilisce che l'incertezza scientifica sul nesso tra esposizione e patologia tumorale è stata considerata dal legislatore mediante la tipizzazione di uno specifico rischio professionale, con conseguente spostamento sull'Amministrazione del rischio della causa ignota.

Massime di principio

  • Nel sistema previsto dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare, il personale che abbia svolto missioni nazionali o internazionali, oppure sia stato impiegato in poligoni di tiro o siti di stoccaggio di munizionamenti, deve provare l'effettivo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali od operative, la maggiore esposizione a rischi rispetto al servizio ordinario e la successiva insorgenza di una patologia tumorale; non è tenuto a dimostrare lo specifico nesso medico-legale tra il rischio e la malattia.
  • La tipizzazione legislativa del rischio professionale specifico per le patologie tumorali insorte in occasione o a seguito di missioni svolte in particolari condizioni ambientali od operative supera, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, l'ostacolo derivante dall'incertezza scientifica sull'eziologia della singola patologia.
  • Una volta dimostrati l'impiego in condizioni operative straordinarie e la successiva insorgenza di una patologia tumorale espressiva del rischio tipizzato, spetta all'Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia; la mera assenza di consenso scientifico generalizzato o la produzione di studi epidemiologici non dimostrativi non è sufficiente.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non può fondare il diniego sulla sola impossibilità di raggiungere una certezza scientifica circa il nesso eziologico, quando il caso rientra nell'ambito del rischio professionale specifico tipizzato dalla legge; l'istruttoria deve confrontarsi con le concrete condizioni ambientali e operative del servizio prestato.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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