Sentenza n. 1260/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento in data 20.11.2024 con n. Prot. Gen. 0058816/2024 – U – 21.11.2024 (successivamente conosciuto), con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ha nuovamente inibito alla società ricorrente l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di nuova interdizione dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 21 novembre 2024 con cui il dirigente del Settore Urbanistica aveva nuovamente inibito l’esecuzione dei lavori relativi a una stazione radio base. Il Comune aveva fondato l’interdizione sulla destinazione dell’area a zona Parco Tecnologico, prevista dal PUC approvato nel luglio 2024, e sull’entrata in vigore del d.lgs. n. 48/2024, relativo ai limiti di emissione elettromagnetica. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, che sull’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 si era formato il silenzio-assenso allo spirare del termine di novanta giorni, non essendo intervenuti un diniego espresso, un parere negativo dell’ARPA o un dissenso congruamente motivato delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Ne conseguiva che il Comune avrebbe potuto rimuovere l’abilitazione tacita soltanto mediante annullamento d’ufficio, non con un successivo provvedimento meramente interdittivo. Ha inoltre dedotto l’irretroattività del PUC sopravvenuto rispetto al titolo tacito già perfezionatosi, la compatibilità delle infrastrutture di comunicazione elettronica con tutte le zone urbanistiche in ragione della loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria e l’incompetenza comunale a fissare o applicare valutazioni sanitarie relative ai limiti elettromagnetici, riservate allo Stato e verificate dagli organi competenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo dirimente il primo motivo. Ha richiamato la precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 3637/2024, non impugnata, che aveva già annullato un precedente provvedimento comunale di identico tenore relativo alla medesima stazione radio base, riconoscendo la formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata il 7 novembre 2022 alla data del 5 febbraio 2023. Una volta perfezionatosi il provvedimento tacito di assenso, il Comune non poteva sospenderne o neutralizzarne gli effetti mediante una nuova interdizione dei lavori: avrebbe dovuto previamente esercitare il potere di annullamento d’ufficio, ove ne ricorressero i presupposti. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto ingiustificato, anche perché fondato su ragioni giustificative postume o su valutazioni rimesse ad altra autorità. Il TAR ha inoltre ribadito che le infrastrutture per comunicazioni elettroniche sono opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, pertanto, compatibili con tutte le zone urbanistiche comunali; è quindi illegittimo un diniego fondato sul mero contrasto dell’impianto con la destinazione urbanistica dell’area. Il provvedimento è stato annullato. Le spese di lite sono state compensate, con rifusione alla società del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003
silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica per infrastrutture di comunicazione elettronica
La procedura speciale per la realizzazione dell’infrastruttura comporta la formazione del silenzio-assenso decorso il termine previsto, in assenza di diniego espresso, parere negativo dell’ARPA o dissenso congruamente motivato delle amministrazioni competenti.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
nei successivi novanta giorni
Il decorso del termine di novanta giorni senza gli atti ostativi qualificati previsti dalla norma determina la formazione del titolo tacito favorevole.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche hanno carattere di pubblica utilità e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria
Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono compatibili con tutte le zone urbanistiche del territorio comunale; la destinazione urbanistica dell’area non può costituire, di per sé, ragione ostativa alla loro realizzazione.
art. 4 l. 36/2000
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere che la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e la tutela sanitaria spettano allo Stato; il TAR ha deciso la controversia sulla base del motivo relativo al silenzio-assenso, senza sviluppare una specifica statuizione autonoma sulla competenza.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Comune, una volta formatosi il titolo tacito favorevole, avrebbe dovuto eventualmente rimuoverlo mediante annullamento d’ufficio, ove sussistessero i relativi presupposti, non mediante una nuova interdizione dei lavori.
Massime di principio
- Una volta formatosi il silenzio-assenso previsto dalla disciplina speciale sulle autorizzazioni per infrastrutture di comunicazione elettronica, l’amministrazione non può neutralizzarne gli effetti con un successivo provvedimento interdittivo dei lavori; deve previamente esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il potere di annullamento d’ufficio.
- Il silenzio-assenso sull’autorizzazione unica per un’infrastruttura di comunicazione elettronica si forma decorso il termine di novanta giorni in assenza di diniego espresso, parere negativo dell’ARPA o dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
- Le infrastrutture per comunicazioni elettroniche, in quanto opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con tutte le zone urbanistiche comunali; il loro contrasto con la destinazione urbanistica dell’area non può costituire, di per sé, fondamento del diniego o dell’interdizione dei lavori.
- Un nuovo provvedimento comunale non può legittimamente sospendere l’efficacia di un titolo tacito già perfezionato sulla base di ragioni giustificative postume o di valutazioni rimesse a un’altra autorità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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