Cassazione Civile, Ordinanza n. 36531/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società, già convenuta in un giudizio per il pagamento di competenze professionali, aveva visto confermata in appello la condanna a corrispondere all'avvocato incaricato la somma liquidata dal giudice di pace per attività giudiziale e stragiudiziale. Nel giudizio di merito la società aveva sostenuto che il professionista avesse rinunciato al mandato senza giusta causa e che tale circostanza dovesse essere rilevata anche d'ufficio, con conseguente incidenza sul diritto al compenso. Il Tribunale aveva invece ritenuto che la mancanza di giusta causa del recesso integrasse una eccezione in senso stretto, rimessa all'iniziativa della parte interessata e non proponibile per la prima volta in appello, qualificando la conseguente pretesa di non pagare il compenso come eccezione di inadempimento. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per avere il giudice di merito qualificato come eccezione in senso stretto quella relativa al recesso del professionista senza giusta causa, sostenendo che, in assenza di una specifica previsione o quando si tratti di diritto potestativo azionabile solo da chi vi abbia interesse, l'eccezione dovrebbe essere rilevabile anche d'ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Tribunale non avesse considerato le conseguenze derivanti dal recesso illegittimo del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale secondo cui l'allegazione della mancanza di giusta causa del recesso del professionista, quando sia invocata per paralizzare la pretesa al compenso e fondare il rifiuto di pagamento, si traduce in una eccezione di inadempimento. Tale eccezione è stata qualificata come eccezione in senso stretto e, pertanto, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. La Corte ha quindi confermato che il giudice di merito aveva correttamente applicato il diritto vivente e ha disposto, inoltre, l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 2237 c.c.
Il recesso del professionista senza giusta causa non elimina il vincolo contrattuale già eseguito, ma espone il professionista alle conseguenze del recesso illegittimo, tra cui il possibile rifiuto del pagamento del compenso e la richiesta di risarcimento del danno da parte del cliente.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte eccezioni in senso stretto per la prima volta; la questione relativa all'assenza di giusta causa del recesso, quando qualificata come eccezione di inadempimento, resta quindi preclusa.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando la decisione impugnata è conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 96 c.p.c.
Il Tribunale aveva condannato l'appellante per responsabilità aggravata; tale profilo è richiamato nella ricostruzione della vicenda processuale, ma non è oggetto di autonoma censura accolta in cassazione.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel rapporto di prestazione d'opera professionale, il recesso del professionista senza giusta causa non estingue di per sé il diritto del cliente a contestare il compenso già maturato; la deduzione delle conseguenze dell'illegittimo recesso opera come eccezione di inadempimento.
- L'eccezione di inadempimento, quando utilizzata per paralizzare la domanda di pagamento del compenso, ha natura di eccezione in senso stretto e non può essere proposta per la prima volta in appello.
- La qualificazione di una doglianza come eccezione in senso stretto impedisce al giudice di rilevarla d'ufficio in grado di appello.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sentenza impugnata applica in modo conforme la consolidata giurisprudenza di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso successivo al 30 gennaio 2013 determina l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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