Cassazione Penale, Sentenza n. 12746/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bernardini impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione al decreto penale di condanna, deducendo violazione di legge processuale e carenza di motivazione. Sostiene che il giudice ha erroneamente ritenuto che il pagamento dell'11/08/2025 fosse intervenuto entro 15 giorni dal ritiro dell'atto e quindi valido; invece sostiene che gli era stato notificato un avviso di mancata consegna in data 11/07/2025 e che ha ritirato l'atto personalmente l'11/08/2025, per cui i termini per proporre opposizione e per pagare in forma ridotta sarebbero scaduti il 26/07/2025. Ne deriverebbe che sia il pagamento che l'opposizione sono tardivi e che, se del caso, l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta per tardività e non dichiarata inammissibile per pagamento.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di interesse. Ritiene che, per come formulato il ricorso, anche ammettendo le ragioni sostanziali dell'impugnante il risultato processuale non sarebbe mutato (l'opposizione sarebbe stata comunque rigettata per tardività), quindi manca l'interesse all'impugnazione. Perciò il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, gli viene imposto in via equitativa il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione resa in data 03/02/2026.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
L'ammissibilità dell'impugnazione richiede l'interesse dell'impugnante, inteso come utilità concreta a ottenere un risultato più favorevole; l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente o del ricorrente in caso di inammissibilità, autorizzando il giudice a disporre il pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Consente al giudice di disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anche quando non si ritenga che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; il giudice valuta la misura in via equitativa.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 (Rv. 207488-01)
Affermata la nozione che l'interesse ad impugnare coincide con l'interesse al risultato dell'impugnazione e che, se l'impugnazione non può modificare gli effetti del provvedimento, manca interesse.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 (Rv. 244110-01)
Ribadito che l'interesse ex art. 568 c.p.p. è legato agli effetti primari del provvedimento impugnato e sussiste solo se l'impugnazione è idonea a creare una situazione materiale più vantaggiosa per l'impugnante.
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se l'attore ha un interesse concreto e attuale al risultato dell'impugnazione: se anche un vizio dedotto non può cambiare l'esito finale (es. il provvedimento sarebbe comunque sfavorevole per altra causa), manca interesse e l'impugnazione è inammissibile.
- Quando il ricorrente contesta sia la tempestività dell'opposizione sia la validità di un pagamento, occorre valutare se l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato produrrebbe un vantaggio oggettivo: senza tale vantaggio, il ricorso non ha interesse.
- Il pagamento di una somma prevista da un decreto penale può estinguere l'interesse all'opposizione se effettuato nei termini che rendono esecutivo il decreto; tuttavia, se il pagamento è tardivo e l'opposizione sarebbe comunque rigettata per tardività, l'appello contro la decisione che ha ritenuto il pagamento efficace può risultare privo d'interesse.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese (art. 616 c.p.p.) e, richiamando la giurisprudenza costituzionale, può disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste prova di colpa nella proposizione del ricorso.
- Per evitare l'inammissibilità per mancanza di interesse, il ricorrente deve dimostrare che l'impugnazione è idonea a ottenere una modificazione reale e favorevole degli effetti del provvedimento impugnato; contestazioni meramente teoriche o che non incidono sul risultato pratico sono insufficienti.
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