Cassazione Civile, Ordinanza n. 30948/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 nei confronti di una società cooperativa che non aveva presentato la dichiarazione, ricostruendo induttivamente imponibili e operazioni sulla base delle risultanze degli elenchi clienti e fornitori. In primo grado l’accertamento era stato solo parzialmente ridotto, ma erano state annullate le sanzioni per assenza di colpa, ritenendo rilevante la condotta penalmente illecita del professionista incaricato degli adempimenti fiscali e la presentazione di una querela. La CTR aveva confermato l’esclusione delle sanzioni, affermando che bastasse la denuncia all’autorità giudiziaria e richiamando l’art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997. L’Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 472/1997, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1 L. 423/1995, sostenendo che il contribuente non è esente da colpa per il solo affidamento a un professionista, ma deve provare di aver controllato l’effettiva esecuzione dell’incarico; che l’esimente opera solo se sia dimostrata anche la provvista per il pagamento del tributo e la vigilanza sul mandato; e che la CTR aveva erroneamente valorizzato la sola denuncia, tardiva, senza verificare tali presupposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di sanzioni tributarie, l’esclusione della responsabilità del contribuente per l’omissione imputabile al professionista incaricato richiede una prova rigorosa dell’assenza di colpa: non basta aver affidato gli adempimenti a un professionista né la mera presentazione di una denuncia, ma occorre dimostrare di aver fornito la provvista, di aver vigilato sul mandato e, in presenza di condotta fraudolenta del professionista, di specifiche modalità di occultamento dell’inadempimento. Poiché la CTR aveva escluso le sanzioni sulla sola base della denuncia, senza accertare tali presupposti, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Messina, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 D.Lgs. n. 472/1997
La prova dell’assenza assoluta di colpa grava sul contribuente, che deve dimostrare un’ignoranza incolpevole non superabile con l’ordinaria diligenza.
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Prevede una causa generale di non punibilità per l’omesso versamento tributario imputabile al fatto del professionista incaricato, ma non esonera automaticamente il contribuente dalla prova dei presupposti dell’esimente.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare l’assenza di colpa e i fatti esimenti incombe sul contribuente che invochi la non debenza delle sanzioni.
art. 1 L. 423/1995
Disciplina speciale sulla sospensione della riscossione delle pene pecuniarie quando la violazione derivi da condotta penalmente rilevante del professionista; richiede anche la prova della provvista e della vigilanza sul mandato.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato il vizio dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie per omessa dichiarazione o omesso versamento causati dall’inadempimento del professionista incaricato, il contribuente non è automaticamente esente da responsabilità per il solo fatto di aver affidato gli adempimenti a terzi.
- Per escludere le sanzioni occorre che il contribuente provi in modo specifico l’assenza di colpa, la vigilanza sull’incaricato e, nei casi previsti, la messa a disposizione della provvista necessaria al pagamento del tributo.
- La mera presentazione di una denuncia contro il professionista non basta, di per sé, a fondare la non punibilità o la sospensione della riscossione delle sanzioni, se non accompagnata dalla prova degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge.
- Quando si invochi una condotta fraudolenta del professionista come causa di esonero, devono emergere modalità concrete di occultamento dell’inadempimento idonee a superare la normale riconoscibilità da parte del mandante.
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