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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5405 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva recuperato l'IVA ritenuta non applicata a operazioni dichiarate come cessioni all'esportazione non imponibili ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, poiché la società non aveva prodotto, durante il controllo amministrativo, l'elenco dei clienti e un campione di fatture o bollette doganali richiesti ai sensi dell'art. 52 dello stesso decreto. In primo grado la Curatela aveva successivamente prodotto la documentazione, ottenendo l'annullamento dell'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibili le contestazioni dell'Agenzia formulate in appello, ritenendole nuove ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. L'Agenzia ha sostenuto che tali contestazioni non costituissero domande o eccezioni nuove, ma mere difese dirette a contestare l'idoneità probatoria dei documenti prodotti e quindi proponibili anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha stabilito che le osservazioni dell'Ufficio sull'insufficienza della documentazione prodotta dalla contribuente erano mere difese, direttamente collegate alla causa petendi originaria dell'accertamento, e non introducevano una domanda nuova né un'eccezione nuova vietata dagli artt. 24 e 57 del D.Lgs. n. 546/1992. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'effettiva prova dei presupposti di non imponibilità delle esportazioni, valutando sia la documentazione della contribuente sia gli elementi forniti dall'Amministrazione e determinando, se necessario, la corretta misura della pretesa tributaria. La CTR dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 8

    Cessioni all'esportazione

    La non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione richiede la prova della sussistenza dei relativi presupposti; tale prova grava sul contribuente che invoca il beneficio.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52

    Poteri di controllo e richiesta di documenti

    L'Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente documenti e informazioni utili al controllo delle operazioni dichiarate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 18, comma 2, lett. e)

    Il ricorso tributario deve indicare specificamente i motivi di impugnazione, con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle contestazioni.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 24 e 57

    In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove; tuttavia sono ammissibili le mere difese, cioè gli argomenti diretti a contestare la fondatezza della domanda o la prova avversaria senza modificare l'oggetto della controversia.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Prevede, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione delle norme processuali e per insufficiente o illogica motivazione su un fatto controverso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Ufficio non può modificare in appello la pretesa contenuta nell'atto impositivo, né introdurre una nuova causa petendi o nuove eccezioni in senso stretto.
  • Sono invece ammissibili anche in appello le mere difese con cui l'Amministrazione contesta l'idoneità, completezza o attendibilità della documentazione prodotta dal contribuente, purché tali contestazioni restino collegate ai fatti e alla pretesa già contenuti nell'atto impugnato.
  • Quando il contribuente invoca un regime di non imponibilità o un'esenzione IVA, grava su di lui l'onere di provare tutti i presupposti del beneficio, anche mediante documentazione prodotta nel giudizio.
  • La produzione tardiva in giudizio dei documenti non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso: il giudice deve verificarne concretamente completezza, autenticità, coerenza e capacità di dimostrare l'operazione agevolata.
  • Il giudice deve valutare complessivamente sia le prove offerte dal contribuente sia le contestazioni e gli elementi prodotti dall'Ufficio, senza dichiarare inammissibili questi ultimi solo perché formulati in appello, se qualificabili come mere difese.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'esistenza del debito tributario: impone al giudice di merito un nuovo esame della prova e della misura dell'imposta dovuta.

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