Cassazione Penale, Ordinanza n. 05978/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibili/non specifici i primi due motivi e manifestamente infondato il terzo. La sentenza d'appello di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una truffa contrattuale relativa alla vendita di un'autovettura. Con il primo motivo ha censurato la motivazione del giudizio di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che si trattava della pedissequa riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza specifica critica alla sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto oggetto di giudizio e un'ordinanza del Tribunale di Padova, ma anche tale censura è stata ritenuta non specifica perché non si confrontava con la motivazione di merito e non allegava elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva già motivato in modo adeguato sulla congruità della pena, rendendo implicitamente infondata anche la richiesta di ulteriori attenuanti.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla continuazione e all'onere dell'interessato di allegare elementi specifici per dimostrare l'identità del disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In materia di truffa contrattuale, il rilievo penale dell'inadempimento deriva dal dolo iniziale: il reato sussiste quando artifici o raggiri abbiano determinato la controparte alla stipulazione del contratto, falsandone il processo volitivo.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede di cognizione richiede che l'interessato indichi e alleghi elementi specifici dai quali desumere l'identità del disegno criminoso; in difetto, il giudice può legittimamente respingerla.
- La valutazione sull'unicità del disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche non è viziato da motivazione autonoma specifica quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione adeguata sulla congruità della pena inflitta, rendendo implicitamente infondata la richiesta di ulteriore diminuzione.
Come è indicizzato
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