Cassazione Penale, Sentenza n. 41336/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione articolava tre censure principali: 1) violazione dell'art. 414 c.p.p.: si sostiene che dopo un decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Napoli per il medesimo fatto fosse necessaria una motivata autorizzazione alla riapertura delle indagini prima che il pubblico ministero di altro ufficio esercitasse l’azione penale; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p.: contestata la valutazione della prova da parte dei giudici di merito, in particolare la credibilità e l’autonomia delle chiamate in reità rese dai collaboratori di giustizia Agostino Riccardo e Pasquale Matarazzo, la presunta circolarità della prova (tutte le informazioni deriverebbero dalla stessa fonte), la mancata considerazione di riscontri che favorirebbero l’alibi e le incongruenze dei collaboratori, nonché la pretesa insufficienza dei riscontri esterni a giustificazione della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; 3) vizio di motivazione nel rifiuto delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.: si deduce che i giudici hanno negato le attenuanti limitandosi a richiamare la gravità del fatto e senza valutare compiutamente circostanze favorevoli che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione ha ritenuto infondato il primo motivo: il divieto di riapertura senza decreto motivato dell'art. 414 c.p.p. opera nei confronti dell’ufficio che ha disposto l’archiviazione e nei confronti del medesimo procedimento, mentre non impedisce ad altro ufficio di Procura di svolgere indagini e esercitare l’azione penale su fatti riconducibili alla stessa vicenda storica ma in un procedimento diverso e con diversa qualificazione giuridica dell’evento. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la correttezza della valutazione di merito: le motivazioni di primo e secondo grado sono risultate conformi e coerenti, fondate sui criteri di valutazione della prova dichiarativa richiamati dalla giurisprudenza (in particolare le condizioni indicate dalle Sezioni Unite per le chiamate in reità de relato), e hanno adeguatamente analizzato la credibilità soggettiva dei collaboratori, la convergenza dei loro racconti, i riscontri esterni (testimonianze oculari, accertamenti tecnici e medico-legali) e la rilevanza della conversazione intercettata di Giuseppe Fallarino come fonte diretta. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità circa la valutazione del merito probatorio, ribadendo che in Cassazione si controlla la logicità e la completezza dell'apparato motivazionale e non si procede a nuova valutazione dei fatti. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto generica la doglianza sulle attenuanti generiche e ha rigettato la richiesta di riconsiderazione in fatto della valutazione discrezionale operata dai giudici del merito.
Norme richiamate
art. 414 cod. proc. pen.
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini richiesta dall'art. 414 c.p.p. riguarda l'ufficio che ha disposto l'archiviazione; l'archiviazione di un procedimento contro ignoti non impedisce ad altro ufficio di Procura di svolgere nuove indagini e di esercitare l'azione penale salvo che si tratti dello stesso fatto e dello stesso ufficio procedente
art. 192 cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio del libero convincimento motivato e i requisiti di gravita, precisione e concordanza per gli elementi indiziari; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione probatoria
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'applicazione della verifica sulla fonte diretta quando questa rivesta particolari qualifiche processuali (es. imputato o teste assistito); utile nell'indagine della causa scientiae delle dichiarazioni de relato
art. 266 cod. proc. pen.
Norma sulle intercettazioni; la Corte conferma che conversazioni intercettate possono costituire fonte diretta di prova purché il loro contenuto sia chiaro, serio e valutato con l'onere motivazionale richiesto (se indiziarie: gravita, precisione e concordanza)
art. 416-bis cod. pen. (richiamo a precedente art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n.152)
La diversa qualificazione aggravante (reato con finalità mafiosa) può determinare una differente caratterizzazione del fatto in procedimenti distinti e giustifica che l'archiviazione in un procedimento non paralizzi automaticamente azioni penali in altro ufficio per altra qualificazione
art. 62-bis cod. pen.
Prevede le circostanze attenuanti generiche; la loro valutazione rimane discrezionale in capo ai giudici del merito e Cassazione non puo' sostituirsi al loro apprezzamento senza errori logici o di diritto
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))
Limita il sindacato in Cassazione sulla motivazione: la Corte verifica la presenza di un apparato argomentativo logico e coerente ma non procede a nuova valutazione del fatto e della prova
Massime di principio
- L'archiviazione disposta da un G.I.P. non impedisce automaticamente ad altro ufficio di Procura di indagare o esercitare l'azione penale sulla stessa vicenda se cambi la qualificazione giuridica del fatto o se gli uffici sono diversi; l'obbligo di autorizzazione alla riapertura delle indagini riguarda per lo piu' l'ufficio che ha emesso l'archiviazione
- Le dichiarazioni de relato rese da collaboratori di giustizia possono costituire prova decisiva se soddisfano i requisiti fissati dalle Sezioni Unite: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, verifica della fonte diretta, convergenza individualizzante e autonomia genetica per escludere la circolarità
- Le conversazioni intercettate possono essere utilizzate come fonte diretta di prova senza ulteriore corroborazione esterna se il loro contenuto è chiaro e il giudice motiva in modo adeguato circa serietà, spontaneità e attinenza dei fatti riferiti; se usate come indizi devono comunque possedere gravita, precisione e concordanza
- In Cassazione il sindacato sulle prove è limitato: non è consentito riesaminare il merito probatorio o sostituirsi al giudice di merito purché la decisione impugnata abbia un apparato motivazionale logico e completo
- Dubbi o discrepanze marginali nelle dichiarazioni dei collaboratori non determinano automaticamente l'inattendibilità se esistono riscontri convergenti e se non emergono indizi di accordi fraudolenti tra dichiaranti
- La richiesta di attenuanti generiche va sorretta da circostanze concrete e specifiche: la mera invocazione di genericità del giudizio negativo dei giudici non è sufficiente a ribaltare la loro valutazione
- Quando si contesta l'utilizzabilità di atti compiuti dopo un provvedimento di archiviazione, è fondamentale dimostrare l'identità oggettiva e soggettiva del fatto e la coincidenza dell'ufficio procedente, altrimenti l'obiezione è debole
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