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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34602/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo vizio motivazionale sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. In concreto, la difesa sosteneva che lo stato di custodia cautelare in carcere avesse impedito all'interessato di conoscere l'attività lavorativa del figlio e, quindi, il relativo reddito familiare, circostanza che avrebbe inciso sulla veridicità delle dichiarazioni rese per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente una riproposizione di una censura già dedotta in appello, priva di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, e ha inoltre richiamato il principio per cui l'obbligo di veridicità nelle dichiarazioni per l'accesso al beneficio impone di indicare tutte le informazioni rilevanti; la mera detenzione non dimostra di per sé l'ignoranza del reddito familiare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non specifica, perché riproduttiva di motivi già esaminati e disattesi in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della Corte territoriale, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente, in assenza di cause di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La disposizione è richiamata come norma extrapenale integratrice del precetto penale, utilizzata per individuare i dati necessari ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della valutazione di ammissibilità dell'istanza.

  • art. 47 c.p.

    L'errore su norme extrapenali integratrici della fattispecie penale è qualificato come errore sulla legge penale e quindi inescusabile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002

    È citato nel richiamo giurisprudenziale come disposizione del sistema del patrocinio a spese dello Stato, ma nel testo non è indicata una specifica applicazione decisiva al caso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione di doglianze già formulate in appello, senza confronto effettivo con la decisione di merito, integra un motivo apparente e quindi inammissibile.
  • Quando la norma penale rinvia a disposizioni extrapenali che integrano la fattispecie, l'errore su tali disposizioni è trattato come errore sulla legge penale ed è inescusabile, salvo i casi consentiti dalla disciplina generale dell'errore.
  • Nelle dichiarazioni finalizzate all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, grava sul richiedente un dovere di veridicità piena e di rappresentazione di ogni elemento rilevante per la verifica dei presupposti del beneficio.
  • Lo stato di custodia cautelare non è, di per sé solo, sufficiente a escludere il dolo o la consapevolezza dell'omissione nella dichiarazione di dati economici rilevanti, se non accompagnato da concreti elementi fattuali idonei a dimostrare l'effettiva ignoranza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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