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Sentenza

Sentenza n. 1582/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia, la quale aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma è indicata quale fondamento del beneficio della carta docente riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza notificata ai fini dell’esecuzione forzata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento spontaneo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione completa ed esatta del comando giudiziale entro un termine perentorio o comunque determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già con la pronuncia un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione interessata, anche con facoltà di delega, e incaricato di svolgere le attività contabili necessarie all’esecuzione dell’obbligo imposto dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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