Sentenza n. 2254/2026 - Roma, Sezione 2B
per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale intimata in relazione alla istanza presentata dal ricorrente in data 18 maggio 2017 e per la conseguente condanna della medesima Amministrazione a concludere il procedimento in tal modo avviato; nonché per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.C. intimata in caso di persistente inerzia di quest’ultima anche oltre il termine assegnatole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di Roma Capitale sull’istanza di concessione di un contributo per opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando che Roma Capitale non aveva concluso con un provvedimento espresso il procedimento avviato dall’istanza del 18 maggio 2017, relativa alla concessione del contributo previsto dalla legge n. 13/1989 per opere di eliminazione delle barriere architettoniche presso la propria abitazione. È stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 117 Cost., dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha sostenuto che la nota comunale del 24 ottobre 2025, con cui l’Amministrazione aveva comunicato l’inserimento dell’istanza in graduatoria con priorità e aveva rinviato l’erogazione del contributo all’ordine di protocollo, alla verifica della permanenza dei requisiti e alla disponibilità delle risorse, fosse una comunicazione soprassessoria, inidonea a interrompere il silenzio-inadempimento. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha liquidato al ricorrente la somma di euro 4.417,25 con determinazione dirigenziale del 26 novembre 2025. Il ricorrente ha pertanto dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo comunque la condanna dell’Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, Roma Capitale aveva adottato un provvedimento espresso e aveva liquidato il contributo richiesto. Il giudice ha ribadito che il giudizio sul silenzio ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e presuppone che questa perduri al momento della decisione; l’adozione di un provvedimento espresso interrompe l’inerzia e determina l’improcedibilità quando interviene dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha distinto tale ipotesi dalla carenza originaria di interesse, che ricorre se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso. Pur dichiarando l’improcedibilità, il Collegio ha posto le spese a carico di Roma Capitale secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il ricorso evidentemente fondato, e ha liquidato euro 750,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A.
La condanna dell’Amministrazione a provvedere presuppone che l’inerzia perduri al momento della decisione; l’adozione di un provvedimento espresso nelle more del giudizio rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull’istanza elimina l’interesse alla pronuncia sul silenzio e comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, commi 2, lett. b), e 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio
Il ricorso in materia di silenzio è soggetto al rito camerale e al dimezzamento dei termini processuali indicato dalla norma.
art. 26 c.p.a.
Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione in base alla soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sul merito.
art. 91 c.p.c.
La regola della soccombenza giustifica la condanna alle spese processuali, anche in relazione alla valutazione virtuale dell’esito della controversia.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Costituisce la base normativa del contributo richiesto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
art. 11 legge 9 gennaio 1989, n. 13
È richiamato quale fondamento della liquidazione del contributo spettante agli aventi diritto con priorità contraddistinta dalla lettera A.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione, poiché la domanda mira all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ancora esistente e alla conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere.
- L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza del privato, anche se intervenuta nelle more del giudizio e indipendentemente dal suo carattere pienamente satisfattivo, interrompe l’inerzia e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso già proposto contro il silenzio.
- Se il provvedimento espresso interviene prima della proposizione del ricorso contro il silenzio, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse; se interviene dopo la proposizione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, determinata dalla sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto, comporta l’improcedibilità del giudizio quando l’interesse alla pronuncia sul silenzio sia effettivamente venuto meno.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale: il giudice può porle a carico dell’Amministrazione quando, alla luce della fondatezza originaria del ricorso e del comportamento processuale, essa sarebbe risultata soccombente.
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