Ordinanza n. 11685/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4040/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Cambria, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 29784/2017, pubblicata in data 29/04/2019, notificata in data 26/09/2019, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento dell'Amministrazione in relazione all'esecuzione della sentenza n. 4040/2019 del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 4040/2019 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 aprile 2019, notificata il 26 settembre 2019 e passata in giudicato. Dal testo non risultano specificamente descritti né il contenuto del giudicato né le censure formulate contro l'Amministrazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso per ottemperanza. Ha disposto, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., che il Ministero dell'Istruzione e del Merito depositi una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha precisato che il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Ha inoltre fissato la prosecuzione della trattazione del merito alla camera di consiglio del 12 gennaio 2027 e ordinato la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; dal testo non emerge una specifica interpretazione.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Utilizzato quale base per acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio potrà essere valutato dal giudice ai sensi e per gli effetti della disposizione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; dal testo non emerge una specifica interpretazione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; dal testo non emerge una specifica interpretazione.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; dal testo non emerge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere il ricorso, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'ordine istruttorio può essere valutato dal giudice secondo le regole sull'onere della prova previste dal processo amministrativo.
- L'ordinanza istruttoria non definisce il merito della domanda di ottemperanza e può disporre la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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