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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09445/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui un soggetto che aveva svolto l’incarico di Direttore dei lavori per un intervento di adeguamento di una nuova darsena e terminal container chiedeva l’ingiunzione di pagamento di un incentivo di progettazione previsto dall’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006. L’amministrazione aveva in precedenza liquidato l’incentivo al personale interno ma non aveva corrisposto la somma al ricorrente. Il Tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo, poi revocato in sede di opposizione dall’Autorità portuale, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un legittimo regolamento di ripartizione degli incentivi, mancante dell’approvazione in sede di contrattazione collettiva. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’istanza, affermando che l’incentivo era riconoscibile solo se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata, se fosse stato adottato l’atto regolamentare di dettaglio per la ripartizione delle risorse del fondo e se l’attività fosse giunta a una fase inoltrata. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 99, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la produzione del regolamento approvato in sede di contrattazione collettiva non gravasse sull’ingiungente perché la controparte non aveva mai contestato l’esistenza di tale presupposto, da considerarsi pacifico; inoltre si censurava la valutazione della Corte d’appello, che aveva escluso che i verbali sindacali prodotti integrassero una vera contrattazione collettiva, trattandosi di mera approvazione del regolamento senza effettivo confronto tra le parti sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull’onere della prova, osservando che, in opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore mantiene la posizione sostanziale di attore e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre l’opponente ha l’onere di provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. Nel caso concreto, spettava dunque al creditore monitorio provare i presupposti di fatto e di diritto del diritto all’incentivo, compresa la sussistenza del necessario assetto regolamentare/contrattuale richiamato dalla disciplina applicabile. La Corte ha inoltre richiamato il principio, in materia di incentivi per gli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, secondo cui il diritto al compenso nasce solo dopo la conclusione della contrattazione collettiva decentrata e l’adozione dell’atto amministrativo di dettaglio per la ripartizione delle risorse del fondo, purché tale atto consenta alla P.A. di procedere alla mera liquidazione della somma dovuta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva concreta. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006

    norma posta a base della domanda di incentivo di progettazione; il relativo diritto presuppone i requisiti regolamentari e contrattuali indicati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 2697 c.c.

    regola sull’onere della prova: il creditore che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione delle regole sulle allegazioni e sulla domanda

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta falsa applicazione delle regole di disponibilità e non contestazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta erronea valutazione delle prove

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la costituzione dell’amministrazione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza

  • art. 18, l. n. 109 del 1994

    norma sostanzialmente interpretata nel senso che il diritto al compenso incentivante sorge solo dopo la contrattazione collettiva decentrata e l’adozione dell’atto amministrativo di dettaglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore ingiungente conserva la posizione sostanziale di attore e sopporta l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito, mentre l’opponente deve provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
  • La mancata contestazione di un fatto non esonera il creditore dall’onere di provare i presupposti costitutivi della propria pretesa quando tali presupposti restano necessari alla nascita del diritto azionato.
  • Il diritto all’incentivo per attività tecniche connesse alla progettazione di opere pubbliche sorge solo se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina collettiva e dall’atto amministrativo di ripartizione del fondo; in difetto di tali condizioni il credito non è esigibile.
  • Per gli incentivi collegati alla progettazione, l’atto regolamentare deve essere tale da consentire alla pubblica amministrazione una mera liquidazione della somma, senza ulteriori valutazioni discrezionali sulla spettanza del compenso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteAppalto
RamiProcesso civileContrattiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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