Cassazione Penale, Sentenza n. 1268/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di beni vincolati per una contestata associazione per delinquere finalizzata a reati tributari (art. 416 c.p.). Si censurava, con unico motivo, la violazione dell'art. 321 c.p.p. per vizio di motivazione riguardo all'esistenza del "fumus" del reato. La ricorrente deduceva che parte della contestazione associativa era stata dichiarata nulla per genericità e che, dunque, il vincolo reale non avrebbe potuto permanere in assenza di un capo di imputazione idoneo a sorreggerlo; evidenziava la complessa vicenda dei sequestri (ordinanza G.I.P. 18/3/2010; nuovo sequestro 4/1/2012; riesame che dissequestrò i beni in relazione al secondo procedimento ma i beni rimasero vincolati per il procedimento originario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata: la misura cautelare reale era stata disposta in fase di indagini preliminari sulla base di una valutazione provvisoria del fatto ("fumus") e può essere mantenuta fino al verificarsi delle condizioni previste dal codice (provvedimenti che incidono sulla cautela o decisioni sul merito). La nullità per indeterminatezza del capo di imputazione in sede di decreto che dispone il giudizio non impatta automaticamente sulla sussistenza del fumus o sulle esigenze cautelari che giustificano il sequestro. Perciò il motivo non era idoneo a dimostrare la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata. Quantificazione: la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte valuta che la contestazione della motivazione ai sensi dell'art. 321 deve essere specifica e confrontarsi con l'ordinanza impugnata e che, nel caso, non sussisteva vizio tale da incidere sulla decisione di mantenere il sequestro.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Stabilisce i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione contro ordinanze ex artt. 322-bis e 324 e delimita la nozione di "violazione di legge"; la Corte lo utilizza per esaminare l'ammissibilità del ricorso e per richiedere che la censura sia effettivamente costituita da una violazione di legge o da vizi della motivazione gravemente carenti.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione delle misure cautelari reali davanti al tribunale del riesame; richiamata per inquadrare il tipo di provvedimento impugnato e i rimedi esperibili.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma relativa al procedimento davanti al tribunale del riesame; richiamata unitamente all'art. 322-bis per definire l'ambito delle ordinanze soggette a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325.
art. 416 cod. pen.
Comma relativo al reato di associazione per delinquere; è il capo di imputazione originario a cui si riferivano i sequestri. La Corte osserva che la valutazione cautelare è provvisoria e può essere disgiunta da censure di specifiche formulazioni dell'imputazione in fase successiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'effetto della declaratoria di inammissibilità sulle spese e sulla possibile condanna al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte la applica per condannare la ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere l'applicazione automatica delle ammende in caso di inammissibilità quando la parte non abbia agito con colpa grave; la Corte ritiene comunque applicabile la sanzione economica nella fattispecie dato che non sussistono elementi che giustifichino la deroga.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 (Faiella)
Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296
Citata per precisare il contenuto della nozione di "violazione di legge" e la portata dei vizi della motivazione: la violazione comprende errori di diritto e quei difetti motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico del giudice.
Massime di principio
- La nullità o l'indeterminatezza parziale del capo di imputazione non comporta automaticamente la revoca di una misura cautelare reale: il mantenimento del sequestro si valuta in base alle condizioni procedurali previste dal codice (ad es. provvedimenti sulla cautela o decisioni sul merito), non sulla sola censura formale dell'imputazione.
- Il sequestro preventivo fonda sulla valutazione provvisoria del "fumus" del reato in fase di indagini; modifiche o limiti alla formulazione dell'imputazione in sede successiva non cancellano automaticamente quella valutazione, salvo che non venga dimostrata la sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari.
- In cassazione contro ordinanze ex artt. 322-bis/324 c.p.p. è ammessa la sola censura per "violazione di legge" e vanno indicate criticità specifiche e sviluppate; mere affermazioni generiche di carenza motivazionale o presunte contraddizioni sono inidonee e determinano quasi sempre l'inammissibilità.
- Chi impugna deve confrontarsi punto per punto con la motivazione dell'ordinanza impugnata: un ricorso che non deduca in modo concreto e argomentato gli specifici profili di illegittimità rischia di essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità può comportare oneri economici (spese processuali e, se previsto, somma alla Cassa delle ammende) salvo che ricorrano situazioni che giustifichino la non imputabilità della parte alla determinazione della causa di inammissibilità.
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