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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23869/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Nel 2001 un subcommittente aveva affidato a un subappaltatore la posa in opera di tesserine di gres ceramico per il rifacimento di balconi di un edificio. Durante l’esecuzione venivano contestati difetti dell’opera (asimmetrie, deterioramenti, superfici non completate) e il subcommittente intimava la risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il subappaltatore eccepiva che il fondo non era stato preparato dal subcommittente, sicché la posa non poteva riuscire bene, e in via riconvenzionale domandava il pagamento del corrispettivo. In primo grado entrambe le domande venivano rigettate; in appello veniva invece accolto l’appello incidentale del subappaltatore, con condanna del subcommittente al pagamento di oltre 10.000 euro. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la violazione degli artt. 1175, 1176 e 2043 c.c., sostenendo che il subappaltatore, prima di eseguire l’opera su strutture predisposte da altri, dovesse verificarne l’idoneità secondo le regole dell’arte e, se del caso, astenersi o segnalare l’inconveniente; 2) la violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., assumendo che in appello fosse stata introdotta per la prima volta l’eccezione dell’ingerenza del subcommittente nell’attività del subappaltatore; 3) la violazione dell’art. 1176, comma 2, c.c., perché la Corte d’appello avrebbe desunto un’ingerenza tale da degradare il subappaltatore a mero esecutore (nudus minister) sulla base di elementi insufficienti; 4) il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., per asserita contraddittorietà della motivazione sul punto dell’autonomia del subappaltatore. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, respingendo il secondo e il quarto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per fondare il dovere di correttezza nell’esecuzione dell’obbligazione e la necessità di valutare il comportamento del subappaltatore rispetto alla concreta esecuzione dell’opera

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per il criterio della diligenza qualificata dell’imprenditore/esecutore; la Corte lo usa per affermare che, nel subappalto, il professionista deve verificare l’idoneità delle strutture su cui opera nei limiti delle comuni regole dell’arte

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata, in relazione alla responsabilità per l’esecuzione dell’opera e ai danni derivati dall’eventuale inadempimento

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per contestare l’asserita introduzione in appello di nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio; la Corte ha escluso la violazione perché il tema dell’ingerenza era già emerso in primo grado ed era comunque una difesa

Massime di principio

  • Nel contratto di subappalto, quando l’opera si inserisce in una piattaforma comune di saperi tecnici tra le parti, l’onere di allegare e provare il parametro contrattuale e le modalità tecniche pattuite non ricade integralmente sul committente come accade in ipotesi di forte asimmetria informativa: la ripartizione della prova va calibrata sulla concreta struttura del rapporto.
  • L’appaltatore o subappaltatore che debba eseguire un’opera su strutture o basamenti predisposti da altri deve verificare, secondo le comuni regole dell’arte, se tali supporti siano idonei a sostenere l’opera e a garantirne la buona riuscita; se rileva l’inidoneità e procede ugualmente, può rispondere per difetto di diligenza.
  • Il ruolo di mero esecutore del subappaltatore, tale da escluderne la responsabilità, ricorre solo in ipotesi estreme in cui, nonostante la segnalazione degli inconvenienti, lo scambio tecnico non modifichi le direttive impartite dal subcommittente e il subappaltatore resti privo di autonoma capacità decisionale.
  • L’ingerenza del committente nell’esecuzione non basta, di per sé, a degradare il subappaltatore a nudus minister: occorre una compressione effettiva e sostanziale dell’autonomia tecnica dell’esecutore, desumibile da specifici accertamenti di fatto.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione dell’art. 345 c.p.c. non è fondata se il fatto o il tema difensivo contestato ha già fatto ingresso nel dibattito di primo grado o costituisce mera argomentazione difensiva e non una nuova eccezione in senso tecnico.
  • Una apparente incongruenza motivazionale può essere superata interpretativamente quando le affermazioni della sentenza, lette complessivamente, esprimono un accertamento coerente circa l’esistenza di una volontà di ingerenza del committente non accompagnata però da una reale coercizione tale da eliminare l’autonomia dell’esecutore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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