Corte di giustizia, Sentenza C-521/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 marzo 2026. — MJ contro AA. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa e giurisprudenza nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali o di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi – Obbligo per il giudice investito di un’istanza di ricusazione di un altro giudice di verificare il rispetto del requisito di un “giudice precostituito per legge” – Nomina dei giudici ordinari in Polonia – Mancanza di indipendenza della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Assenza di ricorso effettivo dei candidati al posto di giudice in questione – Giudice che non costituisce un “giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge” – Possibilità di escludere un giudice da un collegio giudicante. — Causa C-521/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il tema della legittimità del controllo giudiziale sulle nomine dei giudici in Polonia, alla luce delle norme nazionali che concentrano tale verifica in un organo ritenuto non indipendente. Stabilisce che il giudice adito con un’istanza di ricusazione deve poter esaminare direttamente la regolarità della nomina e, se del caso, disapplicare le norme interne ostative. Sul merito, la Corte precisa però che le criticità della procedura di nomina non bastano da sole a escludere la qualità di giudice indipendente e imparziale: occorre una valutazione globale del contesto e della gravità delle irregolarità.
Tutela giurisdizionale effettiva e indipendenza del giudice: limiti alle norme nazionali che vietano al giudice di verificare la legittimità della nomina di un altro giudice e criteri per valutare se un giudice nominato in una procedura viziata possa essere considerato precostituito per legge.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta ostino: 1) a norme e a una giurisprudenza nazionali che attribuiscono a un solo organo giurisdizionale la competenza esclusiva a conoscere della legittimità della nomina di un giudice, escludendo il controllo da parte del giudice investito dell’istanza di ricusazione; 2) a che un collegio giudicante sia qualificato come "giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge" quando il giudice monocratico è stato nominato su proposta di una KRS non indipendente e senza ricorso effettivo degli altri candidati, in assenza di ulteriori elementi contestuali; e se il giudice nazionale debba disapplicare le norme interne e la sentenza della Corte costituzionale contrarie al diritto dell’Unione.
Principio di diritto
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta, letti alla luce del primato del diritto dell’Unione, impongono al giudice nazionale di disapplicare le norme e la giurisprudenza costituzionale nazionali che gli vietano di verificare la legittimità della nomina di un giudice quando tale verifica sia necessaria nel procedimento di ricusazione; tuttavia, una nomina avvenuta con il concorso di una KRS non indipendente e senza rimedio effettivo per gli altri candidati non comporta automaticamente l’inidoneità del giudice, essendo richiesta una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti del contesto, e solo irregolarità di natura e gravità tali da incidere sul requisito del "giudice precostituito per legge" possono giustificare la ricusazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 6 TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 2, punto 1, direttiva 2011/7/UE
- Articolo 179 della Costituzione polacca
- Articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione polacca
- Articolo 187 della Costituzione polacca
- Articolo 44 della legge sulla KRS
- Articolo 26, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema
- Articoli 47, 48, 49 e 50 del codice di procedura civile
Indipendenza del giudice e controllo sulla nomina in Polonia
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, nell’ambito di una controversia commerciale tra due imprenditori. Il giudice nazionale chiede indicazioni sull’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e sull’articolo 47 della Carta, in relazione a una domanda di ricusazione basata sulla presunta irregolarità della nomina della giudice S.C.
Fatti e quadro normativo nazionale
La controversia principale riguarda un credito derivante da un contratto di prestazione di servizi, qualificato come transazione commerciale ai fini della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento. Il convenuto ha chiesto la ricusazione della giudice, sostenendo che la nomina fosse viziata perché effettuata su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) nella nuova composizione.
Il giudice del rinvio richiama il quadro costituzionale e legislativo polacco: i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta della KRS; la legge sulla KRS, come modificata nel 2017, prevede che i quindici membri togati del Consiglio siano eletti dal Sejm; la legge sulla Corte suprema attribuisce alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche la competenza sui ricorsi relativi alla ricusazione e alla legittimità della nomina, ma esclude il controllo sulla legittimità stessa della nomina quando tale questione venga posta in quel contesto. Il codice di procedura civile disciplina in generale ricusazione e astensione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sintesi:
- se un organo giurisdizionale nel quale sieda un giudice nominato tramite una procedura con KRS non indipendente e senza ricorso effettivo per i candidati possa essere considerato un "giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge";
- se l’articolo 19 TUE e l’articolo 47 della Carta ostino alle norme nazionali e alla giurisprudenza costituzionale che attribuiscono a un organo specifico la competenza esclusiva a esaminare la legittimità della nomina, vietando agli altri giudici di farlo;
- se il giudice nazionale debba disapplicare la sentenza della Corte costituzionale e, se necessario, applicare per analogia le norme sulla ricusazione ipso iure di giudici incapaci di giudicare.
Ragionamento della Corte: competenza e ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di incompetenza: sebbene l’organizzazione della giustizia spetti agli Stati membri, questi devono rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, specialmente per quanto riguarda le procedure di nomina dei giudici e il controllo giurisdizionale delle stesse. La domanda è inoltre ricevibile, poiché non è ipotetica e contiene gli elementi necessari richiesti dall’articolo 94 del regolamento di procedura.
Prima di tutto: ambito di applicazione dell’articolo 19 TUE e della Carta
La Corte chiarisce che la controversia rientra nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, poiché il giudice nazionale deve statuire su una causa disciplinata dal diritto dell’Unione. Ritiene invece non necessario interpretare l’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, poiché il giudice del rinvio non ha spiegato il nesso con tali disposizioni.
Seconda questione: il giudice investito della ricusazione deve poter controllare la nomina
La Corte afferma che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che:
- conferiscono la competenza esclusiva a un organo specifico per decidere sulla ricusazione fondata sulle condizioni di nomina del giudice;
- impediscono a tale organo di esaminare la legittimità della nomina quando ciò sia proprio l’oggetto dell’istanza.
Il giudice nazionale investito della ricusazione deve quindi disapplicare le norme interne contrarie, anche se di rango costituzionale o confermate da una sentenza della Corte costituzionale, ed esaminare egli stesso se la nomina abbia rispettato il requisito del "giudice precostituito per legge".
La Corte richiama la propria giurisprudenza sulle norme polacche che vietano ai giudici di verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge, ricordando che il primato del diritto dell’Unione impone la disapplicazione di tali norme senza attendere una loro rimozione formale. Ricorda anche che il giudice nazionale può e deve discostarsi dalle valutazioni della Corte costituzionale se incompatibili con il diritto dell’Unione.
La Corte sottolinea altresì che, a fronte di irregolarità sistemiche nella nomina dei giudici in Polonia, una valutazione caso per caso resta necessaria ma non sempre sufficiente; inoltre, il funzionamento del rinvio pregiudiziale può risultare compromesso da tali anomalie.
Prima questione: quando una nomina viziata incide sul requisito del "giudice precostituito per legge"
Quanto al merito della prima questione, la Corte osserva che non ogni irregolarità nella nomina di un giudice comporta automaticamente la violazione del diritto a un tribunale indipendente e imparziale. La verifica richiede una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti, inclusi quelli contestuali.
Nel caso concreto, la Corte considera rilevante che:
- la candidatura della giudice S.C. fosse stata raccomandata dalla KRS nella sua nuova composizione, la cui indipendenza è stata già messa in discussione dalla propria giurisprudenza;
- i partecipanti alla procedura non disponessero di un ricorso giurisdizionale effettivo, dato che l’unico rimedio era davanti alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, a sua volta giudicata non conforme ai requisiti del diritto dell’Unione.
Tuttavia, la Corte precisa che l’assenza di ricorso effettivo, considerata isolatamente, non basta a determinare la ricusazione. Occorre valutare anche il contesto complessivo della nomina. Nel caso di specie, il fascicolo evidenziava elementi che deponevano contro una conclusione automatica di incompatibilità: la precedente attività della giudice come assistente principale, il parere favorevole degli organi giudiziari locali, l’assenza di contestazioni degli altri candidati e la mancanza di ulteriori indizi concreti di pressioni esterne.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne e la giurisprudenza costituzionale che impediscono di esaminare la legittimità della nomina di un giudice nell’ambito di una domanda di ricusazione;
- deve egli stesso verificare se la nomina ha violato il requisito del "giudice precostituito per legge" e, se del caso, disporre la ricusazione;
- ma una procedura di nomina caratterizzata da una KRS non indipendente e dall’assenza di ricorso effettivo non comporta automaticamente che il giudice sia da considerare non indipendente e imparziale, se mancano altri elementi contestuali idonei a far sorgere, nel loro insieme, dubbi gravi sulla sua imparzialità o indipendenza.
Impatto pratico
Per gli operatori italiani, la decisione conferma che, nei settori coperti dal diritto dell’Unione, il giudice nazionale non può essere privato dal diritto interno del potere-dovere di verificare la conformità europea della composizione del giudice chiamato a decidere. La pronuncia rafforza inoltre il legame tra tutela giurisdizionale effettiva, primato del diritto dell’Unione e garanzia del giudice "precostituito per legge".
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